L'anno duemila, addì _______________________, del mese di
______________________, tra il Comune di Rifreddo (c.f. 85000390048)
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. ALLEMANO dott.
Paolo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.
______ del ________________, esecutiva ai sensi di legge
E il Comune di Martiniana Po (c.f. 85000410044) legalmente rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Sig. DESCO Enzo, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ___________________
esecutiva ai sensi di leggePREMESSO
che le rispettive Amministrazioni, con le deliberazioni sopra
richiamate, hanno deciso di svolgere in forma associata le funzioni di
un "Ufficio Tecnico Comune", ai sensi degli artt. 24, della Legge
08.06.1990, n. 142, con la presente si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
finalità /i>
La convenzione tra i comuni di Martiniana Po e Rifreddo ha
l'obiettivo di creare un ufficio tecnico comune, allo scopo di
realizzare una maggiore integrazione nella gestione associata di
funzioni e servizi comunali ed un più intenso coordinamento degli
stessi, già assicurato dalla convenzione di Segreteria e da quella per
l'esercizio associato dei servizi tecnico e finanziario.
Art. 2
Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la costituzione di un ufficio
tecnico comune tra i Comuni di Martiniana Po e Rifreddo, cui è preposto
un responsabile dell'ufficio e della posizione organizzativa, e cui sono
assegnati degli addetti con mansioni di operaio, i quali, coordinati dal
responsabile, svolgono l'attività tecnico-manutentiva presso i due
comuni, singolarmente o in squadra, secondo le specifiche esigenze.
A tal fine sono considerate sedi di lavoro i territori dei due comuni.
Art. 3
Durata
La presente convenzione non ha termine finale.
E' fatta salva la possibilità per le parti stipulanti di sciogliere di
comune accordo la presente convenzione, con gli obblighi e garanzie
previste nel presente atto;
Art. 4
Consultazioni tra gli enti contraenti
I Sindaci dei due Comuni possono in qualsiasi momento promuovere un
incontro, eventualmente allargato ai membri della Giunta e/o al
Segretario Comunale e/o al Direttore Generale, per discutere di ogni
aspetto gestionale ed organizzativo, inerente la presente convenzione.
Art. 5
Personale
Il personale assegnato all'ufficio tecnico comune è collocato nella
dotazione organica di ciascuno dei comuni interessati, e parzialmente
distaccato, presso l'altro ente.
Le parti convengono che l'apporto di personale all'ufficio tecnico
comune, avverrà secondo specifici accordi, da assumere con deliberazioni
della Giunta Comunale.
Le procedure di assunzione, coerentemente con le disposizioni
regolamentari dei due enti, saranno curate dal responsabile dell'ufficio
e/o dal Segretario Comunale.
Le spese per le procedure di assunzione saranno divise in ragione di
metà tra i due Comuni, mentre i compiti relativi agli adempimenti
necessari saranno sotto la sovrintendenza del comune che ha il posto in
dotazione organica.
Art. 6
Attrezzature
Ciascuno dei comuni mette a disposizione dell'altro, i macchinari,
gli attrezzi e tutta la strumentazione tecnica utile ad un utilizzo
comune, secondo un principio di reciproco scambio.
Il tecnico comunale dei due comuni, determinerà prima dell'entrata in
vigore della presente convenzione, un inventario dell'attrezzatura da
mettere a disposizione dell'ufficio comune, assegnando un valore a
ciascun bene, e, conseguentemente, con l'ausilio del responsabile del
servizio finanziario, determinerà i rapporti di debito/credito tra i due
enti, o di eventuale compensazione.
E' intenzione dei due Enti articolare le prestazioni lavorative e le
dotazione delle attrezzature in modo da realizzare una perfetta
compensazione, senza dar luogo a rapporti di debito/credito.
Art. 7
Organizzazione
Gli operai sono gestiti dal responsabile dell'ufficio, il quale è
competente a organizzare i lavori all'esterno, ad autorizzare lo
straordinario, a disporre per il lavoro in squadra, ad organizzare
l'orario di lavoro secondo le esigenze presenti nei due comuni.
Il responsabile dell'ufficio è competente di ogni ulteriore atto di
gestione del personale, non espressamente riservato ad altri organi dal
Regolamento Uffici e Servizi.
Il responsabile dell'ufficio mette a disposizione dei due comuni il
personale addetto all'ufficio per i periodi elettorali.
Art. 8
Strutture
La sede gestionale dell'ufficio tecnico comune è presso i municipi di
Martiniana Po e Rifreddo, secondo le articolazioni di orario determinate
in esecuzione della convenzione per la gestione associata dei servizi
finanziario e tecnico, non essendo necessario per il momento, creare una
struttura apposita.
Art. 9
Rapporti finanziari
Oltre a quanto previsto nell'art. 5 le spese per il personale sono
ripartite tra i due Comuni come segue:
Il responsabile dell'ufficio, in quanto titolare di posizione
organizzativa, è retribuito per la parte accessoria della retribuzione,
ai sensi della vigente convenzione per l'esercizio associato dei servizi
finanziario e tecnico, e ai sensi del combinato disposto dell'art. 2,
comma 13, della L. 191/98 e dell'art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999. La
retribuzione non accessoria viene ripartita tra i due enti secondo le
percentuali determinate nella convenzione sopra citata e sulla base
delle verifiche del cartellino orario a cura del responsabile del
servizio finanziario.
Per gli altri addetti all'ufficio, il Comune da cui sono dipendenti in
via principale provvede al pagamento della retribuzione, che sarà
rimborsata in parte dall'altro Comune, in relazione alle prestazioni
lavorative effettivamente realizzate presso l'altro Ente, come
verificate dal responsabile del servizio finanziario, di concerto con il
responsabile del servizio tecnico, dall'esame del cartellino orario.
Il compenso per lavoro straordinario verrà erogato da ciascuno degli
Enti, ai dipendenti interessati, in conformità della contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa, sulla base delle prestazioni
effettivamente autorizzate dal responsabile.
E' previsto uno specifico compenso da erogarsi a cura dei due Comuni
sulla base delle disponibilità finanziarie del fondo per le politiche di
sviluppo della produttività collettiva ed individuale, la cui
determinazione è demandata al Segretario Comunale/Direttore generale,
per la produttività collettiva ed individuale legata alla presente
convenzione, e specificata nel miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi manutentivi, da verificarsi annualmente,
secondo le disposizioni del contratto collettivo integrativo.
Art. 10
Servizio di trasporto alunni
Le parti concordano che il personale addetto all'ufficio tecnico
comune sarà utilizzato anche per il servizio di trasporto alunni,
attualmente svolto in base ad una convenzione stipulata tra i comuni di
Sanfront, Gambasca, Martiniana Po e Rifreddo, secondo le modalità
previste nella stessa.
Il Comune di Martiniana Po si riserva la facoltà di disporre per diverse
modalità di espletamento del predetto servizio.
Art. 11
Obblighi e garanzie
In caso di scioglimento della convenzione è necessario un preavviso
di almeno 6 mesi.
Sia per il caso di scioglimento consensuale, che per il caso di
scioglimento con preavviso, nelle delibere relative saranno determinati
eventuali oneri economici a carico di uno o di entrambi i comuni.
Per il Comune di RIFREDDO: IL SINDACO (Allemano dott. Paolo)
Per il Comune di MARTINIANA PO: IL SINDACO (Desco Enzo)
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