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CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI RIFREDDO E MARTINIANA PO PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO TECNICO COMUNE

(Art. 24 Legge 142/90 e s.m.i.)

L'anno duemila, addì _______________________, del mese di ______________________, tra il Comune di Rifreddo (c.f. 85000390048) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. ALLEMANO dott. Paolo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ del ________________, esecutiva ai sensi di legge

E il Comune di Martiniana Po (c.f. 85000410044) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. DESCO Enzo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ___________________ esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO

che le rispettive Amministrazioni, con le deliberazioni sopra richiamate, hanno deciso di svolgere in forma associata le funzioni di un "Ufficio Tecnico Comune", ai sensi degli artt. 24, della Legge 08.06.1990, n. 142, con la presente si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
finalità /i>

La convenzione tra i comuni di Martiniana Po e Rifreddo ha l'obiettivo di creare un ufficio tecnico comune, allo scopo di realizzare una maggiore integrazione nella gestione associata di funzioni e servizi comunali ed un più intenso coordinamento degli stessi, già assicurato dalla convenzione di Segreteria e da quella per l'esercizio associato dei servizi tecnico e finanziario.

Art. 2
Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la costituzione di un ufficio tecnico comune tra i Comuni di Martiniana Po e Rifreddo, cui è preposto un responsabile dell'ufficio e della posizione organizzativa, e cui sono assegnati degli addetti con mansioni di operaio, i quali, coordinati dal responsabile, svolgono l'attività tecnico-manutentiva presso i due comuni, singolarmente o in squadra, secondo le specifiche esigenze.

A tal fine sono considerate sedi di lavoro i territori dei due comuni.

Art. 3
Durata

La presente convenzione non ha termine finale.

E' fatta salva la possibilità per le parti stipulanti di sciogliere di comune accordo la presente convenzione, con gli obblighi e garanzie previste nel presente atto;

Art. 4
Consultazioni tra gli enti contraenti

I Sindaci dei due Comuni possono in qualsiasi momento promuovere un incontro, eventualmente allargato ai membri della Giunta e/o al Segretario Comunale e/o al Direttore Generale, per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo, inerente la presente convenzione.

Art. 5
Personale

Il personale assegnato all'ufficio tecnico comune è collocato nella dotazione organica di ciascuno dei comuni interessati, e parzialmente distaccato, presso l'altro ente.
Le parti convengono che l'apporto di personale all'ufficio tecnico comune, avverrà secondo specifici accordi, da assumere con deliberazioni della Giunta Comunale.
Le procedure di assunzione, coerentemente con le disposizioni regolamentari dei due enti, saranno curate dal responsabile dell'ufficio e/o dal Segretario Comunale.
Le spese per le procedure di assunzione saranno divise in ragione di metà tra i due Comuni, mentre i compiti relativi agli adempimenti necessari saranno sotto la sovrintendenza del comune che ha il posto in dotazione organica.

Art. 6
Attrezzature

Ciascuno dei comuni mette a disposizione dell'altro, i macchinari, gli attrezzi e tutta la strumentazione tecnica utile ad un utilizzo comune, secondo un principio di reciproco scambio.
Il tecnico comunale dei due comuni, determinerà prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, un inventario dell'attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio comune, assegnando un valore a ciascun bene, e, conseguentemente, con l'ausilio del responsabile del servizio finanziario, determinerà i rapporti di debito/credito tra i due enti, o di eventuale compensazione.
E' intenzione dei due Enti articolare le prestazioni lavorative e le dotazione delle attrezzature in modo da realizzare una perfetta compensazione, senza dar luogo a rapporti di debito/credito.

Art. 7
Organizzazione

Gli operai sono gestiti dal responsabile dell'ufficio, il quale è competente a organizzare i lavori all'esterno, ad autorizzare lo straordinario, a disporre per il lavoro in squadra, ad organizzare l'orario di lavoro secondo le esigenze presenti nei due comuni.
Il responsabile dell'ufficio è competente di ogni ulteriore atto di gestione del personale, non espressamente riservato ad altri organi dal Regolamento Uffici e Servizi.
Il responsabile dell'ufficio mette a disposizione dei due comuni il personale addetto all'ufficio per i periodi elettorali.

Art. 8
Strutture

La sede gestionale dell'ufficio tecnico comune è presso i municipi di Martiniana Po e Rifreddo, secondo le articolazioni di orario determinate in esecuzione della convenzione per la gestione associata dei servizi finanziario e tecnico, non essendo necessario per il momento, creare una struttura apposita.

Art. 9
Rapporti finanziari

Oltre a quanto previsto nell'art. 5 le spese per il personale sono ripartite tra i due Comuni come segue:
Il responsabile dell'ufficio, in quanto titolare di posizione organizzativa, è retribuito per la parte accessoria della retribuzione, ai sensi della vigente convenzione per l'esercizio associato dei servizi finanziario e tecnico, e ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 13, della L. 191/98 e dell'art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999. La retribuzione non accessoria viene ripartita tra i due enti secondo le percentuali determinate nella convenzione sopra citata e sulla base delle verifiche del cartellino orario a cura del responsabile del servizio finanziario.
Per gli altri addetti all'ufficio, il Comune da cui sono dipendenti in via principale provvede al pagamento della retribuzione, che sarà rimborsata in parte dall'altro Comune, in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente realizzate presso l'altro Ente, come verificate dal responsabile del servizio finanziario, di concerto con il responsabile del servizio tecnico, dall'esame del cartellino orario.
Il compenso per lavoro straordinario verrà erogato da ciascuno degli Enti, ai dipendenti interessati, in conformità della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, sulla base delle prestazioni effettivamente autorizzate dal responsabile.
E' previsto uno specifico compenso da erogarsi a cura dei due Comuni sulla base delle disponibilità finanziarie del fondo per le politiche di sviluppo della produttività collettiva ed individuale, la cui determinazione è demandata al Segretario Comunale/Direttore generale, per la produttività collettiva ed individuale legata alla presente convenzione, e specificata nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi manutentivi, da verificarsi annualmente, secondo le disposizioni del contratto collettivo integrativo.

Art. 10
Servizio di trasporto alunni

Le parti concordano che il personale addetto all'ufficio tecnico comune sarà utilizzato anche per il servizio di trasporto alunni, attualmente svolto in base ad una convenzione stipulata tra i comuni di Sanfront, Gambasca, Martiniana Po e Rifreddo, secondo le modalità previste nella stessa.
Il Comune di Martiniana Po si riserva la facoltà di disporre per diverse modalità di espletamento del predetto servizio.

Art. 11
Obblighi e garanzie

In caso di scioglimento della convenzione è necessario un preavviso di almeno 6 mesi.
Sia per il caso di scioglimento consensuale, che per il caso di scioglimento con preavviso, nelle delibere relative saranno determinati eventuali oneri economici a carico di uno o di entrambi i comuni.

Per il Comune di RIFREDDO: IL SINDACO (Allemano dott. Paolo)
Per il Comune di MARTINIANA PO: IL SINDACO (Desco Enzo)

 
 

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