ART. 1 - ACCORDO ASSOCIATO
I Comuni di Sanfront, Rifreddo, Martiniana Po e Gambasca, della
Provincia di Cuneo, convengono di stipulare il presente accordo per
disciplinare lo svolgimento del servizio per il trasporto e l'assistenza
degli alunni della Scuola Media "B. Boero" di Sanfront in modo
coordinato ed in forma associata.
ART. 2 - FINALITA'
Il presente accordo ha la finalità di promuovere la collaborazione tra
le Amministrazioni interessate per consentire lo svolgimento del
servizio, in modo coordinato ed efficiente, senza gravare eccessivamente
sulle risorse dei bilanci comunali e garantendo il miglior servizio a
favore degli alunni che frequentano la Scuola Media di Sanfront.
ART. 3 - DURATA
La Convenzione avrà inizio per l'anno scolastico 2000/2001 ed avrà
durata illimitata.
Potrà cessare per mutuo consenso dei Comuni previo atto deliberativo
consiliare da assumersi da tutti i Comuni entro il perentorio termine
determinato da esigenze gestionali e organizzative del 30 giugno di ogni
anno scolastico.
Qualora non si verificassero le condizioni per il mutuo consenso
varranno le disposizioni sul recesso di cui al successivo articolo.
ART. 4 - RECESSO E RIAMMISSIONE
Ogni singolo Comune può ecedere dall'accordo manifestando tale volontà
entro il perentorio temine (determinato da esigenze gestionali e
organizzative) del 30 giugno di ogni anno scolastico procedendo come
segue:
- adozione di atto deliberativo consiliare;
- comunicazione al Presidente ed agli altri Comuni.
Qualora i termini e le condizioni di cui sopra non venissero rispettate
il Comune in questione dovrà mantenere la propria adesione per l'anno
scolastico di competenza oppure dovrà corrispondere comunque la relativa
quota di spesa prevista dall'art. 10 limitatamente alla gestione
ordinaria. E' consentita la riammissione a semplice richiesta del Comune
interessato compatibilmente con le disposizioni della presente
convenzione, con provvedimento di mera presa d'atto da parte degli altri
Enti. Il presente accordo potrà avere vigenza anche fra due Enti
soltanto.
ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE
E' costituito un COMITATO DI COORDINAMENTO con funzioni propositive, di
indirizzo e di controllo, con sede nel Comune di Sanfront presso la
residenza municipale ove ha sede ufficiale la convenzione.
ART. 6 - COMITATO DI COORDINAMENTO
COMPOSIZIONE E COMPETENZE.
Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci dei Comuni
convenzionati e la Presidenza è affidata al Sindaco del Comune di
Sanfront, Capo Convenzione.
Il Comitato di coordinamento ha potere di iniziativa, indirizzo e
controllo in merito :
Alle eventuali modifiche da apportare alla presente convenzione;
All'approvazione del programma annuale relativo alle modalità i
espletamento del servizio di trasporto e delle prestazioni di assistenza
scolastica nonché alle variazioni del programma stesso in corso di anno;
Alla determinazione del contributo annuo pro-capite che dovrà essere
corrisposto dalle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di
trasporto ;
Alle decisioni riguardanti spese sia ordinarie che straordinarie.
Il Comitato assume le determinazioni di competenza con apposito verbale
che, avrà valore di atto interno non soggetto al controllo del CO.RE.CO.,
né a pubblicazione.
I verbali verranno sottoscritti da tutti i membri presenti, mentre le
funzioni di Segretario sono svolte dal responsabile del servizio.
Il Comitato assume le proprie decisioni con voto palese ed a maggioranza
dei presenti.
Per la regolarità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre
membri. In caso di assenza o impedimento, il Presidente, per lo
svolgimento di tutte le funzioni che gli competono, verrà sostituito dai
Sindaci degli altri Comuni secondo l'ordine determinato dal numero degli
abitanti al 31.12 dell'anno precedente.
ART. 7 - SPESE STRAORDINARIE
Gli atti formali riguardanti le spese per il funzionamento del servizio
sono assunti dal Comune di Sanfront.
Il Comune di Sanfront anticipa le spese relative al funzionamento del
servizio cui farà seguito il rimborso secondo le quote di cui all'art.
10.
ART. 8 - DECISIONI STRAORDINARIE
Qualora si renda necessario operare scelte e decisioni straordinarie non
previste in programma e tali da richiedere la competenza del Consiglio
Comunale ai sensi delle vigenti norme sull'ordinamento degli Enti
Locali, verrà riunito il Comitato di coordinamento per l'adozione delle
determinazioni conseguenti, che successivamente verranno proposte dal
Presidente ai rispettivi Comuni.
ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio è affidata al Comune di Sanfront, che vi
provvede con la propria struttura burocratica e sulla base delle
direttive formulate dal Comitato di coordinamento.
Compete al responsabile del servizio individuato secondo
l'organizzazione interna del Comune di Sanfront :
Assumere gli atti di determinazione di impegno e liquidazione delle
spese che si rendono necessarie per il regolare svolgimento del servizio
;
Provvedere al riparto annuale delle spese e alla trasmissione ai Comuni
convenzionati ;
Trasmettere ai Comuni convenzionati copia dei verbali del Comitato,
nonché delle determinazioni relative al servizio in convenzione ;
Compiere gli atti di gestione del personale dei comuni convenzionati
adibito al servizio, nei limiti orari e funzionali stabiliti dalla
presente convenzione.
ART. 10 - PERSONALE
Ciascun Comune mette a disposizione della gestione associata del
servizio, proprio personale dipendente, che espleterà il servizio nel
normale orario di lavoro o extra orario, secondo le esigenze
organizzative del singolo Ente;
Ai dipendenti di cui al comma precedente può ssere erogato un compenso
legato alla produttività specifica per il servizio svolto in
convenzione, secondo le modalità reviste dalla contrattazione
collettiva.
I Comuni convengono quindi di mettere a disposizione per le spese per il
personale una somma uguale per ciascun Comune, calcolata
alternativamente o come compenso incentivante la produttività oppure,
per una quota come compenso orario, e per una quota come compenso
incentivante la produttività
Il Comune di Sanfront provvederà a versare a fine anno scolastico la
somma stabilita per le spese per il personale, che verrà erogata dai
competenti responsabili dei servizi di ciascun comune sulla scorta di
valutazione resa dal responsabile del servizio di Sanfront, coadiuvato
dal nucleo di valutazione.
Qualora dovessero essere disposte delle sostituzioni si dovrà provvedere
alle necessarie correzioni de compensi previsti a favore dei dipendenti
comunali, nel senso che il comune il cui dipendente risulta assente,
dovrà versare al comune il cui dipendente ha prestato la propria opera
in sostituzione dell'assente, la quota corrispondente.
ART. 11 - NUCLEO DI VALUTAZIONE
E' istituito un nucleo di valutazione per l'espletamento dei compiti di
valutazione del personale impegnato nel servizio, così composto:
I Segretari Comunali dei Comuni in convenzione;
Il Responsabile del servizio finanziario di Sanfront;
Il nucleo di valutazione si riunisce almeno una volta all'anno, dopo la
fine dell'anno scolastico, e sulla scorta di una relazione fornita dal
responsabile del servizio, redige la valutazione finale.
A tal fine possono essere sentiti i dipendenti interessati e il Comitato
di Coordinamento.
ART. 12 - RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO SPESE
Tutte le spese relative allo svolgimento del servizio sia di trasporto
che di assistenza, a partire dall'anno scolastico in corso, sono
ripartite con atto del Responsabile del servizio entro il primo
trimestre dell'esercizio successivo nella seguente misura :
Per una quota pari al 20 % in parti uguali fra i singoli Comuni ;
Per una quota pari a 80 % nelle seguenti percentuali :
Il 50 % in rapporto al numero degli alunni trasportati ;
Il 50 % in rapporto al numero dei chilometri percorsi per effettuare il
trasporto degli alunni di ogni singolo Comune.
ART. 13 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
Per le necessità di cassa che si verificheranno durante l'anno
scolastico i Comuni di Rifreddo, Martiniana Po e Gambasca verseranno al
Comune di Sanfront entro il mese di dicembre a titolo di anticipo, salvo
conguaglio a chiusura dell'esercizio, una somma pari al 50 % della spesa
sostenuta nell'anno scolastico precedente.
ART. 14 - PARCO MEZZI
La proprietà ei mezzi acquistati dal precedente consorzio, passa
automaticamente in proprietà i singoli comuni, con effetto dallo
scioglimento del consorzio, senza soluzione di continuità |