I Decreti Ministeriali 01 Agosto 1985 codiddetti "Galassini" e
l'attività urbanistica ed edilizia del Comune. La complessità dei
rapporti di competenza tra Stato e Regione nella materia della
protezione dei beni paesaggistici.
Nell'ambito della funzione di consulenza di cui all'art. 97 del Dlgs n.
267/2000, Questo Ufficio ha proceduto alla redazione di un parere
legale, reso sotto forma di relazione, con particolare attenzione ai
precedenti giurisprudenziali, in merito alla tematica dei vincoli
ambientali imposti con i decreti ministeriali 1 agosto 1985.
RELAZIONE
Il principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione nella
tutela del paesaggio
Preliminarmente occorre accennare ai profili generali della tutela delle
bellezze naturali e del paesaggio, considerati valori primari dall'art.
9 secondo comma della Costituzione, con riferimento alle autorità
preposte e ai procedimenti per l'imposizione del vincolo paesaggistico.
La legge fondamentale in materia era costituita dalla legge n. 1497/1939
che attribuiva la competenza esclusiva al Ministro, e disciplinava i
procedimenti per l'imposizione del vincolo diversamente a seconda che si
trattasse di bellezze d'insieme o di bellezze individuali.
Successivamente, con il processo di decentramento degli anni 70, la
competenza in materia ambientale è stata delegata alle Regioni. Per
quanto qui interessa, in particolare l'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977
stabilisce "Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la
protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. - La delega
riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti: a)
l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle
bellezze naturali approvate dalle regioni"
Lo schema giuridico della delega di funzioni amministrative operata con
l'art. 82 sopra riportato, si discosta dallo schema generale della
delega intersoggettiva conosciuta nel diritto amministrativo, in quanto
si colloca nel processo di decentramento delle funzioni verso le
autonomie regionali e locali, in attuazione dei principi costituzionali
di cui agli artt. 114 e s.s. Nel caso di specie la giurisprudenza parla
di delega non devolutiva o traslativa, "in quanto contraddistinta dal
permanere di un potere concorrente e autonomo dell'amministrazione in
materia di vincolo ambientale.." TAR Veneto sez. II, 25 ottobre 1999, n.
1753. Sulla permanenza di un potere concorrente dello Stato
nell'individuazione dei beni da assoggettare a vincolo ambientale è
concorde la giurisprudenza amministrativa e costituzionale, quest'ultima
ritenendo per questi motivi inammissibile il conflitto di attribuzioni
tra Stato e Regioni, specificando che la concorrenza dei poteri
regionali e statali deve essere gestita secondo il principio di "leale
collaborazione" (Corte Cost. n. 366/92; Corte Cost. n. 341/96; Corte
Cost. 334/98).
Pertanto con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 616/1977, le funzioni
amministrative in materia di protezione ambientale, prima esercitate
dallo Stato, sono attribuite in via principale alle Regioni, con la
concorrenza dei poteri statali, da esercitarsi nelle forme e nei limiti
previsti dalla normativa in vigore.
I decreti ministeriali contenenti misure di salvaguardia del paesaggio
Con il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 21
settembre 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26
settembre 1984, venivano assunti dei "provvedimenti cautelari urgenti
per rendere più incisiva l'attuazione delle prescrizioni di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497" e ciò nell'esercizio del potere di
integrazione degli elenchi delle bellezze naturali d'insieme di cui
all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, espressamente richiamato nel preambolo del decreto ministeriale
in argomento, nonché esplicitato nella parte dispositiva. L'elenco
contenuto al n. 1) del predetto decreto ministeriale è stato poi
recepito nel decreto legge n. 312/85, convertito in legge n. 431/85,
cosiddetta Legge Galasso. Esso contiene l'individuazione di beni di
particolare interesse ambientale, per caratteri ubicazionali o
morfologici (i territori costieri compresi in una fascia di profondità
di trecento metri dalla linea di battigia, i territori contermini ai
laghi compresi in una fascia di profondità di trecento metri; le
montagne per la parte eccedente i milleseicento metri sul livello del
mare per la catena alpina e i milleduecento metri per la catena
appenninica e per le isole; i fiumi; i ghiacciai; i parchi; le zone
gravate da usi civici ecc..).
Il numero 2 del dispositivo del decreto ministeriale 21 settembre 1984
nel prevedere una ulteriore misura cautelare e di salvaguardia, da
adottarsi "in vista dell'adozione di adeguati provvedimenti di
pianificazione paesistica" ne detta le norme procedurali. Le misure di
salvaguardia consistevano nell'individuazione nell'ambito delle zone
indicate al n. 1 dello stesso provvedimento, nelle altre comprese negli
elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del
relativo regolamento di esecuzione ed inoltre "in altre zone di
interesse paesistico" delle aree in cui sono vietate, fino al 31
dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere
edilizie e lavori.
Per il provvedimento amministrativo di individuazione delle aree in cui
stabilire un vincolo di inedificabilità assoluta, il procedimento si
articolava come segue: 1) fase propositiva e istruttoria: individuazione
da parte dei competenti organi periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 25 dicembre) con indicazioni
planimetriche e catastali; 2) fase dispositiva: approvazione con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali; 3) fase integrativa
dell'efficacia o di giuridica esistenza: pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e notificazione agli interessati.
Un dato ermeneutico è chiaro: mentre nell'individuazione delle bellezze
naturali d'insieme di cui al n. 1, il Ministero ha esercitato il potere
di integrazione di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 616/77, lo stesso non
ha fatto nei decreti emanati sulla base del n. 2 dello stesso decreto,
laddove si dispone per l'adozione di provvedimenti amministrativi
atipici e cautelari sia per il contenuto che per il procedimento. Quest'ultimo
è espressamente disciplinato come sopra esposto, mentre il contenuto
degli emanandi e poi emanati decreti ministeriali è di individuazione
delle aree, anche in altre zone di interesse paesistico, in cui vietare
fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio
nonché opere edilizie e lavori. Dall'interpretazione letterale e logica
del provvedimento amministrativo di cui sopra non è dato far assumere ai
decreti richiamati all'art. 2 del dm 21 settembre 1984, un significato
diverso da quello di misure cautelari con la finalità specifica di
impedire ogni modificazione del territorio fino al 31 12 85.
La legge Galasso
Nella successione temporale dei provvedimenti normativi e
amministrativi, a questo punto interviene il decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno
1985. Continua con il decreto legge ultimo citato l'emergenza nella
protezione ambientale, infatti, oltre ai presupposti tipici di questa
fonte normativa, che sono proprio la necessità e l'urgenza (art. 77 Cost.),
il carattere di cautelarità dello stesso decreto emerge dall'art. 1 che
dichiara la sottoposizione a vincolo paesaggistico degli stessi beni
indicati al n. 1 del dm 21 settembre 1984, "fino alla data di entrata in
vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che
disciplinerà la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e, comunque non oltre il 31 dicembre 1985". Le rimanenti disposizioni
del decreto in esame riguardano la disciplina del parere di cui all'art.
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che passa definitivamente nella
competenza delle Regioni. La legge di conversione, intervenuta l 8
agosto 1985, n. 431, apporta delle modifiche di un certo rilievo al
decreto convertito: elimina il riferimento temporale di vigenza del
vincolo sui beni elencati all'art. 1 del decreto legge, disponendo, per
converso, una modificazione all'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 , con
conseguente stabilizzazione del vincolo sui beni prima elencati nel dm
21 settembre 1984 e poi nel decreto legge 312/85, per cui all'indomani
dell'entrata in vigore della legge 431/85 i suddetti beni sono
considerati vincolati ope legis (art. 82 5' comma introdotto dalla legge
n. 431/85: "Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497:"
Oltre alle modifiche dell'art. 1 del decreto legge n. 312/85, la legge
di conversione aggiunge dei successivi articoli 1 bis, 1 ter, 1 quater,
1 quinquies, 1 sexies. Di questi assume una fondamentale importanza ai
nostri fini l'articolo 1 quinquies che ha stabilito che le aree e i beni
individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre
1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da
parte delle regioni dei piani di cui al comma 1 bis (piani paesistici o
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici ed ambientali) ogni modificazione dell'assetto del territorio
nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici.
Quindi l'art. 1 quinquies l. 431/85 "ha contemplato il recupero e la
novazione retroattiva a livello legislativo delle misure di salvaguardia
a protezione dell'ambiente imposte ai sensi dell'art. 2 d.m. "Galasso"
21 settembre 1984, prorogandone l'efficacia e collegandole all'adozione
dei piani paesistici regionali ed inoltre significando che, per il
periodo precedente alla l. n. 431 medesima, le regole sulla competenza e
sul procedimento dell'esercizio del potere d'immodificabilità dei luoghi
si devono intendere quelle contenute nel ricordato decreto ministeriale:
pertanto all'imposizione del vincolo d'immodificabilità delle aree
adottato ai sensi di detto decreto non sono applicabili le procedure
previste nella l. 29 giugno 1939 n. 1497 (non trattandosi del generico
assoggettamento a vincolo paesaggistico né di una misura di salvaguardia
di un piano approvato) e neppure il procedimento di integrazione degli
elenchi contemplato dall'art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (TAR
Lazio sez. II. 8 gennaio 1987 n. 12, in senso conforme anche TAR Lazio
sez. II, 27 ottobre 1986 n. 2158). Pertanto, secondo la corretta
impostazione giurisprudenziale sopra riferita i cosiddetti decreti
galassini emanati ai sensi del punto 2 del dispositivo del dm 21
settembre 1984 e fatti salvi dall'art. 1 quinquies della legge n.
431/85, sono atipici e nel procedimento e nel contenuto.
Il decreto ministeriale 1 agosto 1985
Esaminiamo la struttura del decreto ministeriale 1 agosto 1985
contenente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona
del Massiccio del Monte Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront
Rifreddo e Revello. Nel preambolo è richiamato l'art. 82 , il dm 21
settembre 1984 e il decreto legge 27 giugno 1985, non essendo ancora
intervenuta la legge di conversione al momento dell'emanazione del
decreto in argomento. Va osservato: il richiamo all'art. 82 è fatto in
modo generico e senza l'indicazione del decreto presidenziale in cui lo
stesso articolo è contenuto, nonché senza l'espresso riferimento alla
lettera a) come invece prevedeva il dm 21 settembre 1984, così nel
dispositivo non è usato il termine "ad integrazione" usato dal ministro
nel 1984, bensì più semplicemente la dichiarazione di notevole
interesse pubblico ai sensi della legge 1497/1939 del territorio
considerato con la conseguente sottoposizione a tutte le disposizioni
contenute nella legge stessa, con la contestuale imposizione del vincolo
di immodificabilità assoluta fino al 31 dicembre 1985. Anche il richiamo
al decreto legge 312/85 va inteso in senso non pregnante, posto che la
norma di salvezza degli effetti dei decreti "galassini" sarebbe
intervenuta di l'a poco, infatti il decreto galassino è stato emanato
il 1ì agosto 1985 e la legge Galasso è datata 8 agosto 1985, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n 197 del 22 agosto 1985, mentre il decreto
galassino in esame, assieme a molti altri, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 19 dicembre 1985, supplemento ordinario
alla G.U. n. 298. La considerazione più ovvia che viene da fare è in
merito allo spazio temporale intercorrente tra l'entrata in vigore della
legge Galasso, il 6 settembre 1985 e la pubblicazione dei decreti
ministeriali 1 agosto 1985, avvenuta il 19 dicembre 1985, elemento
questo che è stato preso in considerazione dalla giurisprudenza
amministrativa al fine di dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità o
addirittura l'inesistenza dei decreti galassini. (<< L'art. 1 quinquies
della legge 8 agosto 1985 n. 431, opera un "recupero" degli effetti
vincolistici dei d.m. impositivi di misure di salvaguardia emanati in
attuazione dell'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984, a condizione che
siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
In assenza di questa norma tali decreti avrebbero dovuto considerarsi
illegittimi per la mancanza di una norma primaria attributiva della
competenza del ministero.>> Consiglio di Stato sez. VI, 25 gennaio 1995,
n. 78 - << Il decreto di vincolo previsto dal d.m. 21 settembre 1984
(c.d. decreto Galasso) viene giuridicamente ad esistenza, acquistando
rilevanza esterna, solo a seguito della pubblicazione nella gazzetta
ufficiale; pertanto è viziato da incompetenza il decreto emanato in data
anteriore ma pubblicato dopo l'entrata in vigore della l. 8 agosto 1985
n. 431, che ha sottratto al ministero il potere impositivo di vincoli su
aree assistite da protezione paesistica, devolvendo la relativa
competenza alle regioni (art. 1 ter), in funzione strumentale al potere
di pianificazione paesistica ad esse spettante (att. 1 bis), e
limitandosi a far salvi gli effetti degli atti amministrativi emanati in
attuazione del previgente d.m. 21 settembre 1984 (art. 1 quinquies).>> -
Consiglio di Stato sez. VI, 22 dicembre 1993, n. 1022 - <<L'art. 1
quinquies, l. 8 agosto 1985, n. 431 - nel prevedere l'inclusione fra le
aree soggette a "vincolo di immodificabilità assoluta" delle aree nonché
dei beni individuati in base all'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984 -
si
riferisce a beni vincolati con decreti che abbiano acquisito efficacia
prima dell'entrata in vigore della stessa legge; di conseguenza, la
norma riguarda solo i beni e le aree oggetto di vincoli già operanti
(alla data di entrata in vigore della l. 8 agosto 1985 n. 431) ed è da
escludere che un decreto ministeriale pubblicato nel supplemento
ordinario della G.U. del 6 febbraio 1986, possa rientrare fra il
provvedimento cui il cit. art. 1 quinquies riconnette il vincolo
definito "assoluto" dei beni. >> - TAR Puglia sez. Lecce, 15 marzo 1988
n. 186; in senso conforme anche TAR Puglia sez. I, Bari, 4 novembre
1993, n. 695, Consiglio di Stato sez. VI, 6 agosto 1992, n. 600).
Come emerge dalla copiosa giurisprudenza pronunciatasi sul punto, per i
decreti ministeriali di imposizione del vincolo ai sensi dell'art. 2 del
dm 21 settembre 1984, vengono in rilievo due ordini di vizi: il primo
relativo alla fase finale integrativa dell'efficacia o, secondo altra
interpretazione autorevole, di giuridica esistenza del provvedimento
stesso, combinato con l'art. 1 quinquies della legge n. 431/1985, che
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, collega la salvezza degli
effetti dei decreti, e l'altro relativo al cambiamento delle norme sulla
competenza, che hanno determinato già alla data del 6 settembre 1985 la
carenza di potere in capo al Ministero nell'approvazione degli elenchi,
posto che è da escludere nel caso de quo, che possa parlarsi di un
potere di integrazione dei predetti elenchi. In tal senso si era già
espressa la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 153/1986,
dichiarando fondata la censura della Regione Lombardia, che impugnava la
circolare del ministero per i beni culturali e ambientali 31 agosto
1985, n. 8 sub lett. b) con la quale si stabiliva che i vincoli di
inedificabilità previsti dalla legge n. 431 del 1985 (art. 1 quinquies,
aggiunto al decreto legge n. 312 del 1985) per le aree e i beni già
individuati dalle soprintendenze ai sensi del decreto ministeriale 21
settembre 1984 comprendessero quelli individuati con provvedimenti non
ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale al momento di entrata in
vigore della legge. La Corte, ribadendo un proprio precedente
orientamento espresso con sentenza n. 358 del 1985, ha "ritenuto che
con
l'art. 1 ter è stato introdotto un nuovo procedimento per la
costituzione dei vincoli di inedificabilità su aree assistite da
protezione paesistica già previsti dal d.m. 21 settembre 1984 e che tale
procedimento è stato affidato alle Regioni, mentre con l'art. 1
quinquies è stato operato (mediante sostituzione di un meccanismo
produttivo ex lege a quello per atto amministrativo previsto con il d.m.
21 settembre 1984) soltanto il recupero degli effetti degli atti
amministrativi emanati in attuazione del cennato decreto, limitatamente
agli effetti prodottisi, mediante pubblicazione degli atti stessi nella
Gazzetta Ufficiale, anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
431 del 1985." Per cui "Spetta ..in via esclusiva alla Regione imporre
detti vincoli di inedificabilità successivamente alla data ora indicata,
restando preclusa allo Stato, dalla detta data, analoga imposizione,
anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di provvedimenti
amministrativi ex decreto 21 settembre 1984 adottati anteriormente"
La non vigenza dei "decreti galassini"
La sentenza interpretativa sopra riportata, pur nella chiarezza del
dispositivo, ha innescato negli anni successivi alla sua emanazione,
applicazioni contrastanti. Da un lato la regione Piemonte, con la
circolare 16 pet in data 30 luglio 1986, riteneva non più operanti i
decreti ministeriali 1 agosto 1986, dall'altro l'Avvocatura distrettuale
dello Stato, nello stesso anno, con nota 6458 del 15 settembre,
sosteneva la scindibilità del contenuto dei decreti galassini in due
parti, delle quali l'una contenente il vincolo di inedificabilità parte
che la stessa Avvocatura riteneva essere venuta meno con la scadenza del
termine del 31.12.85, e l'altra contenente l'individuazione delle aree
di notevole interesse pubblico. Per questa seconda parte l'Avvocatura
dello Stato concludeva per la vigenza e validità dei cosiddetti decreti
galassini, con la conseguente necessità dell'acquisizione
dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/1939 oggi art. 151 Dlgs.
490/1999. E' palese l'erroneità dell'interpretazione sostenuta
dall'Avvocatura dello Stato, alla luce delle considerazioni sopra
esposte in merito alla natura giuridica dei provvedimenti contenuti nei
decreti galassini, natura giuridica individuata dalla conforme
giurisprudenza in "misure di salvaguardia" finalizzate a proteggere aree
di particolare pregio ambientale, anche se non ancora sottoposte a
vincolo con gli ordinari procedimenti previsti dalla normativa vigente
in materia, con la conseguente logica strumentalità delle dette misure
di salvaguardia ad una funzione cautelare delle stesse, da applicarsi
per il periodo strettamente necessario all'imposizione del vincolo con
le ordinarie procedure. Del resto le motivazioni dell'Avvocatura dello
Stato si basano su alcune sentenze del TAR del Piemonte, in cui,
sull'impugnazione avverso i decreti galassini, il giudice amministrativo
ebbe a sostenere la carenza di interesse a ricorrere per essere venuti
meno, con la scadenza del 31.12.85 di cui ai dm impugnati (pubblicati
successivamente all'entrata in vigore della legge n. 431/1985) le
prescrizioni vincolative in essi contenute, ed è la stessa Avvocatura a
riconoscere che "sulla parte dei dm relativa all'individuazione delle
aree ritenute di notevole interesse pubblico le sentenze non esprimono
alcuna valutazione" ma, ciò nonostante, fa discendere dalle pronunce
giurisprudenziali sopra dette un carattere di autonomia alla parte de
qua, "pur nella sua strumentalità quot; con la prima parte relativa al
vincolo di immodificabilità assoluta. E' evidente, per contro, che le
due parti dei decreti, sono inscindibilmente connesse, e l'una in
funzione dell'altra. Infatti non avrebbe senso procedere alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto il profilo ambientale
di una certa area, senza far discendere da questa delle concrete misure
di disciplina del vincolo, che, in considerazione del carattere
cautelare ed urgente dei decreti in argomento, non possono essere che
"misure di salvaguardia". Si puà tracciare, in merito un parallelismo,
con i procedimenti cautelari nel processo civile e nel processo
amministrativo, fondati sul fumus boni juris e sul pericolo di danno
grave ed irreparabile, anticipati con ordinanza o decreto, mentre il
provvedimento definitivo che decide la controversia, si fonda, non su
una apparenza di fondatezza del diritto o interesse vantato, bensì
sull'accertamento definitivo, e si traduce in una sentenza. Allo stesso
modo i decreti galassini si sono fondati su di una istruttoria sommaria,
su di una apparenza di pregio ambientale, nonché sul pericolo di danno,
ed in tal senso sono state emanate le misure di salvaguardia.
Le sentenze prese in considerazione dall'Avvocatura in realtà nel
sostenere in vario modo, l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi,
sanciscono espressamente l'inefficacia dei decreti ministeriali emanati
in base all'art. 2 del dm 21 settembre 1984, in quanto <<l'art. 1 quinquies della legge 431 del 1985 cit. .. opera "ex nunc", senza
retroagire alla data di emanazione del D.L. convertito>> - TAR Piemonte
sez. I, 10 luglio 1986 n. 258, con ciò riferendosi chiaramente ai tempi
di pubblicazione dei cosiddetti decreti galassini; in senso analogo
anche TAR Piemonte sez. I, 10 luglio 1986, n. 306. Ne è dato operare la
distinzione del contenuto in due parti come fatto dall'Avvocatura dello
Stato, in quanto ciò contrasterebbe con la natura unitaria e cautelare
dei decreti in argomento. Del resto, per i casi affini, di cui al dm 21
settembre 1984, in cui si è proceduto all'imposizione del vincolo e alla
successiva formalizzazione ex lege (art. 1 legge Galasso) il divieto di
modificazione del territorio ha carattere di temporaneità e risulta
collegato, nel dies ad quem, alla redazione da parte delle Regioni dei
piani paesistici o territoriali con valenza paesistica, con ciò
determinando una durata sine die del vincolo di immodificabilità fino a
che le varie regioni non si saranno attivate per la disciplina del
predetto vincolo. In quest'ultima fattispecie, l'atto di imposizione del
vincolo è stato recepito in una legge, e non è più contenuto in un atto
amministrativo, e pertanto, pur nella peculiarità del procedimento
seguito, il vincolo è stato apposto validamente, mentre per la concreta
disciplina dello stesso, si è demandata la relativa competenza alle
Regioni. Diversamente da quanto è avvenuto con i decreti ministeriali
emanati in base all'art. 2 del dm 21 settembre 1984, in cui alla misura
anticipatoria del vincolo, non è seguito il provvedimento definitivo di
imposizione dello stesso.
In merito alla durata del vincolo di immodificabilità la Cassazione
penale ebbe a sostenere che "le aree comprese nei decreti di
applicazione del d.m. 21 settembre 1984 (c.d. "galassini") vincolati
fino all'adozione (art. 1 ter e 1 quinquies legge n. 431 del 1985) dei
piani paesistici regionali, sono di inedificabilità assoluta, nel senso
che è vietata qualsiasi opera.. e che il vincolo è operante a
prescindere dall'adozione dei piani paesistici regionalià " Cass. Penale
sez. III, 1 marzo 1991. Il rigore della magistratura penale, in
contrasto con le interpretazioni più elastiche dei giudici
amministrativi, si basa evidentemente sul presupposto che gli atti
impositivi del vincolo siano validi ed efficaci. Diversamente verrebbe
meno un presupposto per l'incriminazione penale. A parte le
considerazioni circa la sussistenza di ipotesi penalmente rilevanti,
collegate alla vigenza o meno dei decreti galassini, va evidenziato che
proprio dal punto 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 emerge la
natura, oltre che cautelare, temporanea e di salvaguardia dei decreti da
emanarsi in base allo stesso art. 2, anche la natura anticipatoria delle
norme del piano paesistico, in funzione di salvaguardia di quelle aree,
che, pur non comprese negli elenchi già approvati, tuttavia presentano
un interesse paesistico.
Va rilevato, infatti, che, per il principio di tipicità degli atti
amministrativi, ad ogni funzione corrisponde un procedimento ed un
provvedimento finale proprio. Diversi sono gli atti impositivi dei
vincoli, (disciplinati oggi dagli artt. 139 e s.s. del Lgs n. 490/1999
e, prima, dalla legge n. 1497/1939 e dal D.P.R. n. 616/1977), dalla
disciplina del vincolo stesso, demandata alle norme dei piani sopra
menzionati, con la ovvia precisazione che questi ultimi presuppongono i
primi.
Natura giuridica dei decreti galassini e non riconducibilità al potere
ministeriale di integrazione degli elenchi di cui all'art. 82 del D.P.R.
n. 616/77.
Chiarita la differenza tra i diversi atti amministrativi che vengono in
considerazione nel presente lavoro, e cioè l'atto di imposizione del
vincolo, il piano paesistico o territoriale con valenza paesistica, le
misure di salvaguardia contenute nei decreti ministeriali emanati sulla
scorta dell'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984, occorre sgomberare il
campo da un'ulteriore confusione, questa volta ingenerata dalla
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici con la nota prot.
n. 10693 in data 29 novembre 2000 e dal Ministero B.A.C. Ufficio
Centrale Beni Ambientali e Paesaggistici con nota n. SG/113/3492 del
12/2/1999. Negli atti ultimi citati gli organi statali, nel ribadire
l'interpretazione già fornita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
espressa con nota prot. n. 6458 del 15/9/1986, sostengono che
nell'emanazione dei decreti c.d. galassini lo Stato avrebbe esercitato
il potere di integrazione degli elenchi conferitogli con l'art. 82 del
D.P.R. n. 616/1977. A tal proposito si richiamano le considerazioni
sopra espresse in merito al dato letterale e logico dei decreti
ministeriali 1 agosto 1985, nel confronto con i decreti ministeriali 21
settembre 1984, con l'ulteriore argomentazione che il potere di
integrare gli elenchi approvati dalle regioni da parte del ministro
competente, deve essere correttamente inteso come tale, e quindi come
potere di integrazione di un elenco che deve essere già esistente, ed
approvato dalla Regione con le regole procedimentali previste dalla
legge, e non come la surrettizia trasformazione di un provvedimento
interinale e di salvaguardia in un atto impositivo del vincolo,
giustificato erroneamente dall'art. 82 lett. a) D.P.R. n. 616/77. Il
potere di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali fondantesi
sull'art. 82 lett. a) del D.P.R. n. 616/1977 non viene qui messo in
dubbio nella sostanza, ma si sottolinea che l'esercizio del detto potere
deve avvenire nel rispetto delle norme procedurali per esso dettate,
nonché nel rispetto della delega conferita alle regioni, cui spetta, in
prima battuta di approvare l'elenco delle bellezze naturali, all'uopo
osservando il procedimento di cui agli artt. 139 e ss del DLgs n. 490/99
(prima sulla base della legge n. 1497/1939) e, solo successivamente
spetta allo Stato integrare i predetti elenchi, con le procedure oggi
disciplinate dall'art. 144 del DLgs 490/99. Non sembra, ad avviso della
scrivente, che si possa, mediante una semplice circolare interpretativa,
produrre l'effetto di un atto di imposizione del vincolo con efficacia
retroattiva, non solo per un principio di buona fede, ma anche per
profili di legittimità attinenti al procedimento da seguire. Qualora il
Ministero volesse dichiarare il notevole interesse ambientale della zona
del Monte Bracco, potrebbe farlo con l'osservanza delle norme
procedurali di cui all'art. 144 del Testo Unico, con efficacia ex nunc,
in modo che i cittadini siano messi in grado di conoscere con esattezza
il contenuto, l'estensione e la disciplina del vincolo paesaggistico. E'
evidente, infatti, che le interpretazioni circa la sussistenza del
vincolo paesaggistico, seppur nella dimensione più limitata della
necessità dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 151 del DLgs
n. 490/99, sono idonee a far assumere rilevanza penale a quei
comportamenti, che in vigenza delle precedenti interpretazioni, erano
legittimi e legali. Ci si riferisce in particolare a tutte le
concessioni edilizie rilasciate senza il nulla osta paesaggistico dal
1986 ad oggi. Invero l'interpretazione su norma extrapenale, nel caso de
quo, finisce per configurarsi come un'interpretazione in malam partem,
(art. 48 ultimo comma codice penale) da ritenersi vietata. Appare
auspicabile che il giudice penale, qualora investito della questione
inerente una concessione edilizia rilasciata senza autorizzazione
paesaggistica in area interessata da un decreto galassino pubblicato in
gazzetta ufficiale dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/85,
eserciti il potere di disapplicazione degli atti amministrativi
illegittimi, fondato sull'art. 5 della legge n. 2248/1865 e dichiari la
fattispecie penalmente irrilevante.
Conclusioni
In seguito alle argomentazioni sopra esposte, e pur nella consapevolezza
del contrasto interpretativo esistente, si ritiene che possa sostenersi
l'inefficacia e l'inesistenza dei decreti galassini pubblicati dopo
l'entrata in vigore della legge n. 431/85, in quanto privi, al momento
di entrata in vigore della legge, di un requisito di efficacia e di
esistenza giuridica, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, ed in
quanto ormai carenti della norma attributiva del potere in capo agli
organi statali. Mentre, infatti, il potere di integrazione degli elenchi
si fonda sull'art. 82 del D.P.R. n. 616/77, che essendo un decreto
delegato, trova la sua fonte di legittimazione nella legge di delega
(legge 22 luglio 1975, n. 382), fonte di rango primario, invece il
potere di emanare i decreti di salvaguardia (galassini) si fonda
sull'art. 2 del dm 21 settembre 1984, quindi su un atto amministrativo e
non su una fonte legislativa. La legittimazione del potere di provvedere
è avvenuta ex post, con un meccanismo di sanatoria operato dal già
ricordato art. 1 quinquies L. 431/85, alle condizioni da questo
previste, tra le quali, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prima
del 6 settembre 1985. La mancanza della competenza a provvedere in via
principale alla imposizione del vincolo in capo al Ministero per i beni
culturali e ambientali, (pur rimanendo integro il suo potere di
intervenire in via sussidiaria), ha determinato l'illegittimità o
addirittura l'inesistenza giuridica dei decreti in argomento. Né
sostenibile nel caso de quo l'esercizio del potere di integrazione degli
elenchi di cui all'art. 82 lett. a) D.P.R. n. 616/77, per le motivazioni
sopra espresse. La mancanza di pronunce giurisprudenziali che dichiarino
l'illegittimità dei decreti galassini del Piemonte, deriva dalla
pronuncia di inammissibilità dei ricorsi presentati per carenza di
interesse a ricorrere, motivata dalla circostanza che i predetti decreti
non erano da considerarsi giuridicamente esistenti e, pertanto, una
sentenza di annullamento non poteva ipotizzarsi rispetto ad atti non
esistenti giuridicamente. In ultimo va osservato che, la menzione dei
galassini da parte del Piano Territoriale Regionale, va considerata
erronea, in quanto basata su un presupposto erroneo, cioè quello della
vigenza dei decreti galassini, non potendosi attribuire al Piano, natura
di atto di imposizione del vincolo, nè natura interpretativa, ostandovi,
per contro i diversi orientamenti espressi in materia dalla Regione
Piemonte.
Rifreddo lì 14 febbraio 2001
Il Segretario Comunale
Orlando dott.ssa Concetta |