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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ECONOMIA |
Art.1
finalità
1. Il presente Regolamento detta norme per i contratti in economia.
2. I contratti in economia attengono a negozi di limitato valore
economico e di pronta esecuzione. Per tale ragione sono posti in essere
senza ricorso alle procedure contrattuali ordinarie.
Art. 2
Contratti da eseguire in economia
1. Si eseguono in economia tutti i contratti per l'acquisizione di beni,
servizi e altre utilità occorrenti per il normale funzionamento degli
uffici e servizi comunali, il cui corrispettivo, al netto degli oneri
fiscali e di eventuali spese accessorie, non ecceda l'importo di euro
130.000.
2. Per i lavori pubblici l'esecuzione in economia è ammessa fino ad un
importo di euro 200.000, nei limiti e con le modalità precisate nel
successivo art. 3.
3. Il responsabile del servizio può disporre il ricorso ai contratti in
economia anche in eccedenza al limite di importo di cui al comma 1)
qualora sussistano eccezionali e motivate circostanze da riportarsi
dettagliatamente nella determinazione a contrattare.
4. 1 corrispettivi dei contratti di cui ai commi 1) e 2) sono in ogni
caso da intendersi come fissi e invariabili, con la sola eccezione di
quelli riferiti a prestazioni valutate a misura. In tal caso, definiti i
prezzi unitari per singole categorie di lavoro o fornitura, deve
tuttavia usarsi la massima cura nella stima delle quantità complessive
previste.
5. Nessuna prestazione contrattuale può essere artificiosamente
suddivisa allo scopo di avvalersi del presente Regolamento.
L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari
graduate in rapporto all'entità e alla continuazione della violazione.
Art. 3
Lavori pubblici da eseguire in economia.
1. I lavori che per loro natura possono essere eseguiti in economia sono
quelli di manutenzione, ripristino, riparazione, sistemazione e
adattamento dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente ovvero in uso
dello stesso, nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con
le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge n.
109/94 e s.m.i.
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000
Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è
necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia:
a) lavori per i quali sia prevista tale modalità di esecuzione
nell'ambito di progetti regolarmente approvati e finanziati.
3. I lavori in economia possono essere eseguiti:
b) in amministrazione diretta;
c) mediante trattativa diretta o cottimo fiduciario;
d) mediante trattativa privata o cottimo fatti precedere da gara
ufficiosa;
e) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a
trattativa privata o cottimo fiduciario.
4. Sono eseguiti a cottimo fiduciario o trattativa privata diretta i
lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno avvalersi di
soggetti o imprese ritenuti idonei per un importo fino a euro 5.000; non è
ammesso, di norma, il ricorso al subappalto. Nessun lavoro può essere
diviso artificiosamente in più affidamenti al fine dell'applicazione del
presente articolo.
5. Per i lavori pubblici di somma urgenza si provvede ai sensi degli
artt. 146 e ss. del D.P.R. 554/99 e 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
6. Fino all'importo di euro 20.000 si può procedere alla scelta del
contraente previa indagine di mercato o gara ufficiosa tra un minimo di
tre persone o ditte ritenute idonee e di fiducia, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati, mentre per gli importi superiori a tale
somma dovrà essere esperita, salvo ragioni di specialità e d'urgenza,
apposita gara ufficiosa fra un minimo di cinque persone o ditte ritenute
idonee e di fiducia, se sussistono in tale numero soggetti qualificati;
7. Per i lavori in economia si prescinde dall'accertamento del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 34/2000.
Art. 4
Spese di rappresentanza
1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese da sostenersi per
lo svolgimento di attività istituzionali (quali cerimonie, ricevimenti.
ospitalità e simili) nelle quali occorra garantire l'immagine ed il
prestigio del Comune.
2. Alle spese di rappresentanza si provvede a mezzo di contratti in
economia qualora i corrispettivi delle singole prestazioni non eccedano
l'importo netto di euro 1.500.
3. In ogni caso le spese di rappresentanza devono essere disposte su
indicazione scritta del Sindaco o del Vice Sindaco o degli Assessori.
Art. 5
Soggetti competenti a concludere i contratti
1. Alla conclusione dei contratti in economia provvedono di norma i
Responsabili di servizio in relazione alle esigenze delle unità
organizzative cui sono preposti.
2. Possono altresì provvedervi altri collaboratori all'uopo autorizzati
dai Responsabili di servizio per esigenze connesse alle caratteristiche
dei servizi da espletare.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata per singoli contratti o tipi
di contratto ovvero per ogni occorrenza del Servizio e deve comunque
essere comunicata al Servizio Finanziario.
4. Per i lavori in economia il Comune nomina un Responsabile del
Procedimento.
Art. 6
modalità di scelta del contraente
Forniture e Servizi
1. Per i contratti in economia di forniture o di servizi, di importo
fino a euro 10.000 i soggetti di cui al precedente articolo 4 possono
procedere mediante trattativa diretta con una sola ditta, ovvero in caso
di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche tecniche e di mercato. Il limite di importo di cui al
comma 3 elevato a euro 40.000, per l'acquisizione di beni e servizi
connessi a impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
2. Per i contratti eccedenti il predetto importo dovranno di regola
essere richiesti preventivi-offerta ad almeno tre persone o ditte,
mentre per i contratti di importo compreso tra euro 40.000 e euro 130.000
dovranno essere richiesti preventivi offerta ad almeno cinque persone o
ditte, salvo ragioni di motivata specialità o urgenza da motivarsi
debitamente. Resta comunque ferma la necessità dell'acquisizione del
preventivo offerta dell'unica persona o ditta interpellata.
Art. 7
modalità di conclusione dei contratti
1. I contratti in economia di lavori, di forniture o di servizi, di
importo netto ricompreso in euro 1.000 sono predisposti a mezzo di buoni
d'ordine firmati dai soggetti di cui al precedente articolo 5 e si
intendono conclusi all'atto dell'accettazione dei buoni stessi da parte
di terzi contraenti.
2. I contratti eccedenti l'importo suddetto sono conclusi a mezzo di
lettera commerciale firmata dai soggetti di cui all'articolo 5, ovvero
di scrittura privata a firma congiunta dei ripetuti soggetti e del
rappresentante legale della Ditta contraente, contenente le indicazioni
e le clausole ritenute necessarie ed opportune per la migliore
disciplina del negozio.
3. Il contratto in economia può essere concluso con comunicazione del
buono d'ordine o della lettera commerciale mediante posta elettronica, e
si intende concluso con il ricevimento della E-mail da parte della ditta
appaltatrice
4. I contratti per le spese di rappresentanza sono conclusi nei modi di
cui ai commi precedenti in relazione alle diverse esigenze di disciplina
del rapporto contrattuale.
Art. 8
Autorizzazione delle spese
1. Di norma all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Giunta
comunale delibera l'assegnazione alle unità organizzative delle risorse
occorrenti anche per le spese da effettuarsi con contratti in economia
nell'ambito del piano delle risorse e degli obiettivi.
2. Nel corso dell'esercizio finanziario, con le medesime modalità di cui
al comma 1, si può provvedere alle occorrenti modificazioni e
integrazioni.
Art. 9
Impegno delle spese
1. Con la determinazione di indizione della trattativa privata o del
cottimo previa gara ufficiosa, viene costituita prenotazione d'impegno
di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il formale impegno di spesa viene assunto con la determinazione di
aggiudicazione definitiva dell'appalto.
3. Per le spese cui si provvede mediante trattativa diretta o cottimo
fiduciario con una sola ditta nei limiti di valore indicati nel presente
regolamento, l'impegno di spesa è assunto con la determina di
affidamento dell'appalto o con l'emissione del buono di ordinazione di
cui al presente regolamento, sul quale deve essere apposto il visto di
copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Art. 10
Liquidazione delle spese
1. Le spese derivanti dai contratti in economia sono liquidate tramite
determinazione di liquidazione anche cumulativa, previa attestazione di
regolare esecuzione delle connesse prestazioni, da apporsi a tergo o in
calce alle fatture, note o altri documenti fiscali. Tale attestazione
deve essere resa dai soggetti di cui all'articolo 5.
2. I suddetti documenti fiscali, corredati da un esemplare del buono o
da copia della lettera commerciale di cui all'articolo 7, devono essere
allegati alla determinazione di liquidazione e trasmessi a cura dei
medesimi soggetti di cui al comma 1 al Servizio Finanziario affinché
provveda all'attestazione di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 e al
pagamento nei termini pattuiti.
Art. 11
Pagamento delle spese
1. Il pagamento delle spese derivanti dai contratti in economia è
effettuato di regola a mezzo mandato tratto sul Tesoriere comunale.
2. Eccezionalmente e comunque per importi netti inferiori a euro 600 i
pagamenti possono essere eseguiti tramite Cassa Economale. In tal caso
la documentazione di cui all'art. 10, comma 2, va trasmessa al Servizio
Economato corredata da apposita motivazione.
Art. 12
Somme a disposizione in progetto
1. Qualora nei progetti regolarmente approvati e finanziati siano
previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da
effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si
applicano le norme del presente regolamento, eccezion fatta per la
disposizione di cui all'art. 7 comma 4.
Art. 13
Albo delle ditte di fiducia
2. Per la conclusione dei contratti in economia i soggetti di cui
all'articolo 5 possono avvalersi di ditte idonee per specializzazione,
capacità e serietà iscritte in apposito Albo, qualora il Comune ne
determini l'istituzione.
3. L'Albo, articolato per categorie merceologiche o di attività è
formato in base alle domande presentate dalle ditte interessate e deve
essere aggiornato con modalità atte a verificare la permanenza della
idoneità delle ditte iscritte e per consentire la iscrizione di nuove
ditte.
Art. 14
Entrata in vigore
Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del
D.Lgs. 267/2000 è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni
consecutivi e per ulteriori 15 giorni dopo che la deliberazione è
divenuta esecutiva, ed entra in vigore il primo giorno successivo a
quello in cui ha inizio la seconda pubblicazione.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal
______________________
al ______________________.
Rifreddo, lì ____________________
IL MESSO COMUNALE
__________________
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Ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal
____________________
al ______________________.
Rifreddo, lì ____________________
IL MESSO COMUNALE
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