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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ECONOMIA

Art.1
finalità

1. Il presente Regolamento detta norme per i contratti in economia.
2. I contratti in economia attengono a negozi di limitato valore economico e di pronta esecuzione. Per tale ragione sono posti in essere senza ricorso alle procedure contrattuali ordinarie.

Art. 2
Contratti da eseguire in economia

1. Si eseguono in economia tutti i contratti per l'acquisizione di beni, servizi e altre utilità occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali, il cui corrispettivo, al netto degli oneri fiscali e di eventuali spese accessorie, non ecceda l'importo di euro 130.000.
2. Per i lavori pubblici l'esecuzione in economia è ammessa fino ad un importo di euro 200.000, nei limiti e con le modalità precisate nel successivo art. 3.
3. Il responsabile del servizio può disporre il ricorso ai contratti in economia anche in eccedenza al limite di importo di cui al comma 1) qualora sussistano eccezionali e motivate circostanze da riportarsi dettagliatamente nella determinazione a contrattare.
4. 1 corrispettivi dei contratti di cui ai commi 1) e 2) sono in ogni caso da intendersi come fissi e invariabili, con la sola eccezione di quelli riferiti a prestazioni valutate a misura. In tal caso, definiti i prezzi unitari per singole categorie di lavoro o fornitura, deve tuttavia usarsi la massima cura nella stima delle quantità complessive previste.
5. Nessuna prestazione contrattuale può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di avvalersi del presente Regolamento. L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto all'entità e alla continuazione della violazione.

Art. 3
Lavori pubblici da eseguire in economia.

1. I lavori che per loro natura possono essere eseguiti in economia sono quelli di manutenzione, ripristino, riparazione, sistemazione e adattamento dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente ovvero in uso dello stesso, nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge n. 109/94 e s.m.i.
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia:
a) lavori per i quali sia prevista tale modalità di esecuzione nell'ambito di progetti regolarmente approvati e finanziati.
3. I lavori in economia possono essere eseguiti:
b) in amministrazione diretta;
c) mediante trattativa diretta o cottimo fiduciario;
d) mediante trattativa privata o cottimo fatti precedere da gara ufficiosa;
e) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a trattativa privata o cottimo fiduciario.
4. Sono eseguiti a cottimo fiduciario o trattativa privata diretta i lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno avvalersi di soggetti o imprese ritenuti idonei per un importo fino a euro 5.000; non è ammesso, di norma, il ricorso al subappalto. Nessun lavoro può essere diviso artificiosamente in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. Per i lavori pubblici di somma urgenza si provvede ai sensi degli artt. 146 e ss. del D.P.R. 554/99 e 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
6. Fino all'importo di euro 20.000 si può procedere alla scelta del contraente previa indagine di mercato o gara ufficiosa tra un minimo di tre persone o ditte ritenute idonee e di fiducia, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, mentre per gli importi superiori a tale somma dovrà essere esperita, salvo ragioni di specialità e d'urgenza, apposita gara ufficiosa fra un minimo di cinque persone o ditte ritenute idonee e di fiducia, se sussistono in tale numero soggetti qualificati;
7. Per i lavori in economia si prescinde dall'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 34/2000.

Art. 4
Spese di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese da sostenersi per lo svolgimento di attività istituzionali (quali cerimonie, ricevimenti. ospitalità e simili) nelle quali occorra garantire l'immagine ed il prestigio del Comune.
2. Alle spese di rappresentanza si provvede a mezzo di contratti in economia qualora i corrispettivi delle singole prestazioni non eccedano l'importo netto di euro 1.500.
3. In ogni caso le spese di rappresentanza devono essere disposte su indicazione scritta del Sindaco o del Vice Sindaco o degli Assessori.

Art. 5
Soggetti competenti a concludere i contratti

1. Alla conclusione dei contratti in economia provvedono di norma i Responsabili di servizio in relazione alle esigenze delle unità organizzative cui sono preposti.
2. Possono altresì provvedervi altri collaboratori all'uopo autorizzati dai Responsabili di servizio per esigenze connesse alle caratteristiche dei servizi da espletare.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata per singoli contratti o tipi di contratto ovvero per ogni occorrenza del Servizio e deve comunque essere comunicata al Servizio Finanziario.
4. Per i lavori in economia il Comune nomina un Responsabile del Procedimento.

Art. 6
modalità di scelta del contraente

Forniture e Servizi
1. Per i contratti in economia di forniture o di servizi, di importo fino a euro 10.000 i soggetti di cui al precedente articolo 4 possono procedere mediante trattativa diretta con una sola ditta, ovvero in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato. Il limite di importo di cui al comma 3 elevato a euro 40.000, per l'acquisizione di beni e servizi connessi a impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
2. Per i contratti eccedenti il predetto importo dovranno di regola essere richiesti preventivi-offerta ad almeno tre persone o ditte, mentre per i contratti di importo compreso tra euro 40.000 e euro 130.000 dovranno essere richiesti preventivi offerta ad almeno cinque persone o ditte, salvo ragioni di motivata specialità o urgenza da motivarsi debitamente. Resta comunque ferma la necessità dell'acquisizione del preventivo offerta dell'unica persona o ditta interpellata.

Art. 7
modalità di conclusione dei contratti

1. I contratti in economia di lavori, di forniture o di servizi, di importo netto ricompreso in euro 1.000 sono predisposti a mezzo di buoni d'ordine firmati dai soggetti di cui al precedente articolo 5 e si intendono conclusi all'atto dell'accettazione dei buoni stessi da parte di terzi contraenti.
2. I contratti eccedenti l'importo suddetto sono conclusi a mezzo di lettera commerciale firmata dai soggetti di cui all'articolo 5, ovvero di scrittura privata a firma congiunta dei ripetuti soggetti e del rappresentante legale della Ditta contraente, contenente le indicazioni e le clausole ritenute necessarie ed opportune per la migliore disciplina del negozio.
3. Il contratto in economia può essere concluso con comunicazione del buono d'ordine o della lettera commerciale mediante posta elettronica, e si intende concluso con il ricevimento della E-mail da parte della ditta appaltatrice
4. I contratti per le spese di rappresentanza sono conclusi nei modi di cui ai commi precedenti in relazione alle diverse esigenze di disciplina del rapporto contrattuale.

Art. 8
Autorizzazione delle spese

1. Di norma all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Giunta comunale delibera l'assegnazione alle unità organizzative delle risorse occorrenti anche per le spese da effettuarsi con contratti in economia nell'ambito del piano delle risorse e degli obiettivi.
2. Nel corso dell'esercizio finanziario, con le medesime modalità di cui al comma 1, si può provvedere alle occorrenti modificazioni e integrazioni.

Art. 9
Impegno delle spese

1. Con la determinazione di indizione della trattativa privata o del cottimo previa gara ufficiosa, viene costituita prenotazione d'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il formale impegno di spesa viene assunto con la determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
3. Per le spese cui si provvede mediante trattativa diretta o cottimo fiduciario con una sola ditta nei limiti di valore indicati nel presente regolamento, l'impegno di spesa è assunto con la determina di affidamento dell'appalto o con l'emissione del buono di ordinazione di cui al presente regolamento, sul quale deve essere apposto il visto di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 10
Liquidazione delle spese

1. Le spese derivanti dai contratti in economia sono liquidate tramite determinazione di liquidazione anche cumulativa, previa attestazione di regolare esecuzione delle connesse prestazioni, da apporsi a tergo o in calce alle fatture, note o altri documenti fiscali. Tale attestazione deve essere resa dai soggetti di cui all'articolo 5.
2. I suddetti documenti fiscali, corredati da un esemplare del buono o da copia della lettera commerciale di cui all'articolo 7, devono essere allegati alla determinazione di liquidazione e trasmessi a cura dei medesimi soggetti di cui al comma 1 al Servizio Finanziario affinché provveda all'attestazione di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 e al pagamento nei termini pattuiti.

Art. 11
Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese derivanti dai contratti in economia è effettuato di regola a mezzo mandato tratto sul Tesoriere comunale.
2. Eccezionalmente e comunque per importi netti inferiori a euro 600 i pagamenti possono essere eseguiti tramite Cassa Economale. In tal caso la documentazione di cui all'art. 10, comma 2, va trasmessa al Servizio Economato corredata da apposita motivazione.

Art. 12
Somme a disposizione in progetto

1. Qualora nei progetti regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si applicano le norme del presente regolamento, eccezion fatta per la disposizione di cui all'art. 7 comma 4.

Art. 13
Albo delle ditte di fiducia

2. Per la conclusione dei contratti in economia i soggetti di cui all'articolo 5 possono avvalersi di ditte idonee per specializzazione, capacità e serietà iscritte in apposito Albo, qualora il Comune ne determini l'istituzione.
3. L'Albo, articolato per categorie merceologiche o di attività è formato in base alle domande presentate dalle ditte interessate e deve essere aggiornato con modalità atte a verificare la permanenza della idoneità delle ditte iscritte e per consentire la iscrizione di nuove ditte.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e per ulteriori 15 giorni dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva, ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui ha inizio la seconda pubblicazione.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal ______________________

al ______________________.

Rifreddo, lì ____________________

IL MESSO COMUNALE

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Ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal ____________________

al ______________________.

Rifreddo, lì ____________________

IL MESSO COMUNALE
 
 

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