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REGOLAMENTO
IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ANIMALI

Testo coordinato con le modifiche apportate con la D.C.C. n. 38 in data 30.11.1999 all'art. 10

Art. 1
OGGETTO - FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento disciplina lo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali in base alle seguenti principali fonti normative:
art. 32 della Legge 08.06.1990, n. 142
Legge 10.05.1976 n. 319, come modificata dalla Legge 08.10.1976 n. 690, dalla Legge 24.12.1979 n. 650 e dal D.L. 17.03.1995 n. 79 convertito in Legge 17.05.1995 n. 172;
L.R. 26.03.1990, n. 13, L.R. 17.11.1993 n. 48 e la deliberazione G.R. del 30.12.1991 n. 48-12028 "Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali";
Circolare n. 4/LAP del Presidente della Regione Piemonte del 28.03.1996 avente ad oggetto la "disciplina degli scarichi dopo l'entrata in vigore della Legge 17.03.1995, n. 172" ed in attesa dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi ed ai criteri della direttiva 91/271/CEE;
la L.R. 37/96.

Art. 2
OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare lo smaltimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni e delle acque, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e della effettiva utilizzazione agricola dei reflui.
Si rileva infatti la particolare diffusione sul territorio del Comune di Rifreddo di aziende agricole dedite all'allevamento del bestiame, da cui deriva la produzione di liquami di origine animale e quindi la necessità di intervenire per disciplinare, per quanto di competenza comunale ed in conformità con la normativa regionale e statale in materia, le attività connesse al trasporto e allo spandimento dei liquami di origine animale sui terreni ad uso agricolo.
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono considerati "liquami provenienti da allevamenti animali" quelli come tali definiti dalla L.R. 37/96 e relativi atti normativi connessi.

Art. 3
CRITERI GENERALI

1. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplichino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e i loro utilizzatori.
2. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Lo spandimento su e/o nel suolo e altre forme di impiego agricolo dei liquami deveno essere effettuati nelle quantità nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
4. Al fine di ridurre il volume dei liquami prodotto è consigliato effettuare nell'allevamento una oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio che di lavaggio.
5. Gli allevamenti devono essere dotati di sistemi di deposito temporaneo o stoccaggio provvisorio dei liquami tale da assicurare un periodo di contenimento dei liquami conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente.
6. La raccolta e il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi e a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.
7. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o scorrimento o fertirrigazione e nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interramento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
8. E' consigliabile evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo.
9. E' inoltre da evitare la formazione di aerosoli, nonché il peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione delle acque di falda profonde.
10. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.

Art. 5
DISTANZE VIETATE

E' vietato spandere liquami:
1. ad una distanza inferiore a m. 150 da laghi o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc./sec.;
2. ad una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;
3. ad una distanza inferiore a 50 m. dal ciglio di strade statali e/o provinciali;
4. ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni.
 

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