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REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO IN
AGRICOLTURA DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ANIMALI
Testo coordinato con le modifiche apportate con la D.C.C. n. 38 in data 30.11.1999 all'art. 10 |
Art. 1
OGGETTO - FONTI NORMATIVE
Il presente Regolamento disciplina lo smaltimento in agricoltura dei
liquami provenienti da allevamenti animali in base alle seguenti
principali fonti normative:
art. 32 della Legge 08.06.1990, n. 142
Legge 10.05.1976 n. 319, come modificata dalla Legge 08.10.1976 n. 690,
dalla Legge 24.12.1979 n. 650 e dal D.L. 17.03.1995 n. 79 convertito in
Legge 17.05.1995 n. 172;
L.R. 26.03.1990, n. 13, L.R. 17.11.1993 n. 48 e la deliberazione G.R.
del 30.12.1991 n. 48-12028 "Prime disposizioni tecniche e procedurali
per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami
provenienti da allevamenti animali";
Circolare n. 4/LAP del Presidente della Regione Piemonte del 28.03.1996
avente ad oggetto la "disciplina degli scarichi dopo l'entrata in
vigore della Legge 17.03.1995, n. 172" ed in attesa dell'adeguamento
della disciplina regionale ai principi ed ai criteri della direttiva
91/271/CEE;
la L.R. 37/96.
Art. 2
OBIETTIVI E DEFINIZIONI
Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare
lo smaltimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici
provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della
salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni e delle acque, della tutela
della salute dell'uomo e degli animali e della effettiva utilizzazione
agricola dei reflui.
Si rileva infatti la particolare diffusione sul territorio del Comune di
Rifreddo di aziende agricole dedite all'allevamento del bestiame, da cui
deriva la produzione di liquami di origine animale e quindi la necessità
di intervenire per disciplinare, per quanto di competenza comunale ed in
conformità con la normativa regionale e statale in materia, le attività
connesse al trasporto e allo spandimento dei liquami di origine animale
sui terreni ad uso agricolo.
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono considerati "liquami
provenienti da allevamenti animali" quelli come tali definiti dalla
L.R. 37/96 e relativi atti normativi connessi.
Art. 3
CRITERI GENERALI
1. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi
in cui i liquami esplichino un effetto fertilizzante e/o ammendante del
terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in
concentrazione dannosa per le colture e i loro utilizzatori.
2. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto
dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge.
3. Lo spandimento su e/o nel suolo e altre forme di impiego agricolo dei
liquami deveno essere effettuati nelle quantità nei periodi compatibili
con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
4. Al fine di ridurre il volume dei liquami prodotto è consigliato
effettuare nell'allevamento una oculata gestione dei consumi di acqua
sia per le operazioni di abbeveraggio che di lavaggio.
5. Gli allevamenti devono essere dotati di sistemi di deposito
temporaneo o stoccaggio provvisorio dei liquami tale da assicurare un
periodo di contenimento dei liquami conforme a quanto richiesto dalla
normativa vigente.
6. La raccolta e il trasporto dei liquami devono essere attuati con
mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la
dispersione di effluenti liquidi e a minimizzare l'emanazione di odori
sgradevoli.
7. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante
distribuzione superficiale per aspersione o scorrimento o
fertirrigazione e nel terreno mediante distribuzione per iniezione o
tempestivo interramento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami
è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo
agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
8. E' consigliabile evitare il diretto contatto dei liquami con le parti
aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo.
9. E' inoltre da evitare la formazione di aerosoli, nonché il
peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione delle
acque di falda profonde.
10. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non
è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di
ruscellamento.
Art. 5
DISTANZE VIETATE
E' vietato spandere liquami:
1. ad una distanza inferiore a m. 150 da laghi o corsi d'acqua con
portata media annua superiore a 2 mc./sec.;
2. ad una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di
captazione di acque ad uso potabile;
3. ad una distanza inferiore a 50 m. dal ciglio di strade statali e/o
provinciali;
4. ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni. |
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