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REGOLAMENTO I.C.I. |
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista
dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
disciplina l'imposta comunale sugli immobili- I.C.I., di cui al Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni di legge vigenti, ed il Regolamento comunale sulle entrate
adottato con delibera C.C. n. 29 del 29.10.1998.
Art. 2
Disciplina delle aree fabbricabili
1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su
richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente
comma. Non rilevano ai fini del presente articolo le destinazioni
urbanistiche di aree riconducibili a strumenti urbanistici adottati, ma
non definitivamente approvati. Sono altresì considerate edificabili le
aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che
risultano dalle demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad
interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1,
lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
2. Sono considerate agricole ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n.
504/92 le aree di cui al comma precedente sulle quali persista
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione
o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio
normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da
persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di
imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi
previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette
al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità vecchiaia
e malattia. l'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero
periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1'
gennaio dell'anno successivo.
Art. 3
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. l'amministrazione, con specifico provvedimento, può determinare,
periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo
scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive,
chiamando a parteciparvi i soggetti interni ed esterni con specifiche
competenze nonché rappresentanti delle categorie economiche.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale
in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro
maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree,
risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti
con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree
fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe
dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del
presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo
alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.lgs.
n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera,
fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Art. 4
Riduzione per fabbricati inagibili e inabitabili
1. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Presupposto per la inagibilità o inabitabilità rilevanti ai fini della
riduzione è la fatiscenza sopravvenuta non superabile tramite interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. l'inagibilità o inabitabilità accertata con perizia da allegare
alla comunicazione a carico del proprietario redatta dall'ufficio
Tecnico Comunale o da tecnico abilitato alla professione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o
l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000,
da allegare alla comunicazione.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della
dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma.
Art. 5
Agevolazioni per incentivare lo sviluppo economico
1. Alle aree fabbricabili destinate a nuovi insediamenti produttivi, si
applica l'aliquota ridotta.
2. l'aliquota ridotta si applica a decorrere dalla data di un
sostanziale inizio lavori, dichiarato dal contribuente ed accertato dal
Tecnico Comunale, fino alla conclusione dei medesimi.
3. In seguito all'ultimazione del fabbricato, la riduzione si continua
ad applicare anche sul fabbricato, per la residua parte di anno solare.
4. Nell'ipotesi di rivendita da parte del soggetto acquirente, nel corso
della realizzazione dell'impianto, l'aliquota ridotta spetta al nuovo
proprietario fino alla conclusione dei lavori.
5. A dette aree fabbricabili, destinate ad impianti produttivi, fino a
quando non vengano iniziati i lavori per il nuovo insediamento,
accertato ai sensi del precedente comma 2, si applica l'aliquota
maggiorata.
Art. 6
modalità di versamento
1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i
versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri
si considerano regolarmente effettuati purché l'iCI relativa
all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di
riferimento.
Art. 7
Dichiarazione
1. E' istituito l'obbligo di dichiarazione su modello ministeriale nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di
accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli
adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di
controllo sostanziale:
a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della
denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
b) Conseguentemente sono eliminate:
1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di
accertamento in rettifica per infedeltà incompletezza od inesattezza
della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione
della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto
decreto legislativo n. 504/1992; .
2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della
dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.
c) E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli
acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva,
intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno
successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha
la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in
possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento
sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la
sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con
l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di
soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si
applica la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 riferita a ciascuna
unita' immobiliare.
d) Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in
autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre
di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo,
dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad
essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal
contribuente nell'ambito del territorio del comune.
e) La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacita' operative
dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base
di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i
gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
f) Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate
dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi
comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche
mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la
situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel
corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente,
complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha
versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto
denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con
l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei
relativi interessi.
g) Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo
tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il
perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b)
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e
successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del
trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.
471 del 18 dicembre 1997. La sanzione e' irrogata con l'avviso indicato
nella precedente lettera f).
h) Alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g)
non e' applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto)
prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto
legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4,
del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14
del decreto legislativo n. 473/1997.
i) L'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato,
anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i
quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto
per l'anno di imposta 2002 e successivi.
3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il
procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di
liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di
accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli
avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della
dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
Art. 8
Accertamenti e rimborsi
1. Il Comune provvede alle operazioni di liquidazione e di accertamento
secondo le vigenti disposizioni di Legge.
2. Per quanto compatibile, si applica l'istituto dell'accertamento con
adesione.
3. Nel caso che l'importo totale dell'avviso di liquidazione e/o di
accertamento risulti inferiore a euro 16.53 l'ufficio non procede ai sensi
del comma 1.
4. Non si procede al rimborso quando la somma da rimborsare risulti
inferiore a euro 16.53.
Art. 9
Sanzioni
1. Relativamente alle attività di liquidazione e di accertamento
sull'i.C.I. si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e
dal regolamento comunale sulle entrate.
2. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei
termini richiesti o per la loro mancata o incompleta o infedele
compilazione, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 51
a un massimo di euro 258.
3. Il funzionario responsabile del tributo, determina, in relazione al
singolo caso specifico l'effettiva entità della sanzione di cui ai commi
1 e 2 sulla base dei principi generali contenuti nei Decreti Legislativi
n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni e
integrazioni
Art. 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1' gennaio dell'anno 2002 |
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ALLEGATO A |
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ALIQUOTE |
| 1) |
Aliquota ordinaria |
4 per mille |
| 2) |
Aliquota ridotta |
2 per mille |
| 3) |
Aliquota maggiorata |
6 per mille |
| 4) |
Detrazione 1^ casa |
euro 103,29 (ex L. 200.000) |
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