Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, in conformità con lo Statuto, nel determinare i
principi fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa, i
metodi per la gestione operativa l'assetto delle strutture
organizzative, disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Rifreddo
Alla normativa contenuta nel presente Regolamento dovranno adeguarsi le
altre disposizioni regolamentari relativamente alle materie
organizzative.
Art. 2
Principi e criteri informatori
L'ordinamento degli uffici e dei servizi è articolato secondo i principi
ed i criteri specificatamente individuati nella deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.1997.
Esso si informa al principio della separazione delle competenze, per cui
agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo e
funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi, mentre agli
organi non politici fanno capo le competenze gestionali.
Agli organi politici compete, più un particolare:
attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione
degli obiettivi;
attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi
anche del servizio di controllo interno.
Ai Responsabili dei servizi competono tutti gli atti di gestione
finanziaria tecnica ed amministrativa compresi quelli che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno.
Art. 3
Struttura organizzativa
La dotazione organica consiste nell'elenco dei posti previsti e si
articola solo ed esclusivamente per categorie e profili. E' deliberata
dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale.
Le variazioni alla dotazione organica sono, parimenti, deliberate dalla
Giunta Comunale.
Con apposito atto della Giunta Comunale sono stabilite le aree delle
posizioni organizzative.
l'organizzazione dell'ente si ispira ai seguenti principi:
a. suddivisione degli uffici per funzioni omogenee nel limite delle
possibilità offerte dalle dimensioni dell'ente;
b. distinzione nella loro suddivisione tra funzioni finali, rivolti
all'utenza e funzioni strumentali e di supporto;
c. collegamento delle diverse attività attraverso il dovere di
comunicazione sia interna che esterna agli uffici grazie anche a un
supporto;
d. trasparenza dell'attività amministrativa con la piena applicazione di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare
attraverso l'individuazione dei responsabili dei diversi procedimenti
amministrativi;
e. responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il
risultato dell'azione amministrativa nel rispetto della normativa
contrattuale vigente;
f. flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle
risorse umane volta a favorire lo sviluppo delle professionalità interne
e il migliore apporto partecipativo dei singoli dipendenti;
g. riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una
sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
h. rispetto in sede di trattamento dei dati personali, della legge
675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
l'appartenenza dei dipendenti ad aree professionali diverse, come
individuate nella vigente dotazione organica, è questione attinente al
particolare tipo di professionalità espressa dagli stessi. Nulla vieta
che professionalità identiche ricorrano trasversalmente nei diversi
servizi, per cui l'area non ha rilevanza ai fini della suddivisione
organizzativa dell'ente definita secondo i criteri di cui al precedente
comma.
I responsabili degli uffici e dei servizi curano l'organizzazione degli
stessi nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici espressi
dagli organi di governo, assumendo tutti i necessari atti di gestione,
nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari,
nonché delle disposizioni contrattuali nazionali e decentrate.
Art. 4
Posizioni di lavoro e responsabilità del personale
Il personale svolge la propria attività servizio e nell'interesse dei
cittadini ed è direttamente responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il personale è inserito nella struttura dell'Ente secondo i criteri di
funzionalità e flessibilità operativa.
Ogni dipendente è inquadrato in specifico contratto individuale in una
categoria ed in un profilo professionale secondo il vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Con rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento,
il dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro cui corrispondono
compiti e mansioni attribuiti secondo un criterio di flessibilità
Nell'ambito di ciascuna categoria tutte le mansioni sono esigibili,
purchè professionalmente equivalenti.
Sulla base delle esigenze connesse all'attuazione di programmi
operativi, il Segretario Comunale può assegnare al personale mansioni
non prevalenti della qualifica superiore ovvero, occasionalmente ed ove
possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente
inferiori.
Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità
professionali, la posizione di lavoro può essere modificata in ogni
momento con atto di organizzazione del Segretario Comunale.
Il contratto individuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro
ma non quella di uno specifico posto.
Art. 5
Mobilità interna
Qualora si manifesti la necessità di variazioni di assegnazione del
personale tra i diversi Settori, gli spostamenti sono disposti con atto
organizzativo dal Segretario Comunale.
La mobilità interna viene, di norma, esperita su posizione di profilo
professionale uguale o equivalente, e tra posizioni di medesima
categoria.
Per l'attuazione della mobilità interna si tiene conto, per quanto
possibile, delle richieste formalizzate dai singoli dipendenti.
Art. 6
Incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi
Il personale dipendente può ad insindacabile giudizio del Segretario
Comunale essere specificatamente autorizzato a svolgere incarichi
professionali di consulenza, saltuari e di breve durata, sempre che tali
incarichi siano svolti fuori dall'orario di servizio e risultino
compatibili con i doveri d'ufficio.
Resta ferma, in ogni caso la disciplina delle incompatibilità dettata
dagli artt. 60 e seguenti del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3
secondo i quali il dipendente non può sercitare il commercio,
l'industria, né alcuna professione privata o accettare cariche in
società aventi fini di lucro.
Sono consentite senza alcuna specifica autorizzazione formale, le
attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di
volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo
di lucro.
Sono, comunque autorizzabili, purché non interferiscano con le esigenze
di servizio, le attività titolo oneroso che siano espressione di
diritti costituzionalmente garantiti.
Sono considerate incompatibili con lo stato giuridico del pubblico
impiego gli incarichi di lavoro che:
non presentino la caratteristica della saltuarietà e temporaneità
si riferiscano allo svolgimento di libere professioni (salvo deroghe
previste da Leggi speciali);
abbiano ad oggetto lo studio e l'elaborazione di progetti, atti o
documenti relativi a rapporti in fase contenziosa fra le rispettive
amministrazioni;
sussista conflitto di interessi tra Ente di appartenenza ed Ente o
società committente;
sussista lite pendente in quanto l'Ente committente sia parte in un
procedimento;
si riferiscano a un procedimento civile o amministrativo contro il
Comune.
Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti
in provvedimenti adottati da organi del Comune.
Art. 7
Formazione del personale
Il Comune assicura ed incentiva la formazione, l'aggiornamento ed il
perfezionamento del personale come condizione essenziale di efficacia
nella propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e
delle prospettive professionali dei propri dipendenti.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico
dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgono fuori sede competono
al dipendente, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il
rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
Il Segretario Comunale, con propria determinazione autorizza la
partecipazione del personale alle attività di formazione che si svolgono
fuori sede.
Art. 8
modalità di assunzione all'impiego
L'accesso all'impiego avviene con una delle seguenti modalità
mobilità dall'esterno
concorso pubblico per titoli ed esami
concorso pubblico per soli esami
concorso pubblico per soli titoli
corso-concorso pubblico
prova selettiva
selezione verticale ex art. 4 CCNL1998/2001
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste delle categorie
protette di cui al titolo I della Legge 2.4.1968 n. 482 e s.m.i.
chiamata diretta nominativa per i soggetti di cui al comma 1, secondo
periodo, dell'art. 42 del DLgs 3.2.1993 n. 29 e s.m.i.
La mobilità dall'esterno si attua prioritariamente mediante
trasferimento diretto ai sensi dell'art. 6 del DPR 268/87, comma 20.
Il concorso pubblico consiste in prove volte all'accertamento della
professionalità richiesta dal relativo profilo con la valutazione dei
titoli culturali, professionali e di servizio, ove previsti, secondo
criteri predeterminati di cui al Regolamento per la disciplina delle
procedure di assunzione.
L'accesso dall'esterno per i profili professionali sino alla categoria
B1 avviene mediante prove pratiche selettive attitudinali tra gli
iscritti nelle liste di collocamento segnalati dalla locale Sezione
Circoscrizionale per l'Impiego, salvo eventuali disposizioni di Legge.
Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per
l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla
formazione specifica dei candidati medesimi.
Art. 9
Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, funzionario pubblico
dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto
pubblico ed iscritto all'albo di cui all'art. 17, comma 75, della Legge
15.5.97 n.127.
Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
La nomina, la conferma e la revoca del Segretario sono disciplinate
dalla Legge.
Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni
di Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis
della Legge 142/90 inserito dall'art.6, comma 10, della Legge 127/97. In
tal caso allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione,
determinata dal Sindaco con il decreto di conferimento dell'incarico,
salvo quanto previsto nella contrattazione collettiva di categoria.
Al Segretario Comunale sono conferite le seguenti funzioni:
Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed
ai Regolamenti;
sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei
servizi e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato
il Direttore Generale;
partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
può erogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti,
o conferitagli dal Sindaco, nell'ambito della qualifica e delle
disposizioni del C.C.N.L. della categoria, coerente con la sua specifica
professionalità
Art. 10
Competenze del Segretario Comunale.
(Art 17, comma 68 lett. c, Legge 127/97)
Al Segretario Comunale, oltre a tutte le competenze di Legge, spetta:
l'esercizio di tutte le competenze del Direttore Generale qualora sia
nominato Direttore Generale;
la sovraintendenza ed il coordinamento dei Responsabili dei servizi
qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;
la presidenza delle commissioni di concorso afferenti ai posti dalla
categoria B3 alla D nell'ipotesi in cui il Direttore Generale non sia
stato nominato;
l'appartenenza all'ufficio per i procedimenti disciplinari;
la presidenza della conferenza dei Responsabili dei servizi, ove non
esista il Direttore Generale e comunque l'appartenenza alla stessa in
ogni altro caso;
nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al
Segretario spettano i compiti previsti dall'art. 51 bis della Legge
142/90 aggiunto dall'art.6, comma 10, della Legge 127/97;
resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori
attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del Capo
dell'Amministrazione, nel rispetto della qualifica e del C.C.N.L. di
categoria, nonché della specifica professionalità della figura.
Art. 11
Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale
L'Ente può stipulare una convenzione con uno o più comuni per la
gestione del servizio di Segreteria Comunale.
La convenzione è deliberata dal Consiglio Comunale.
Art. 12
Competenze dei Responsabili dei servizi
Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'Ente verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa.
Ai Responsabili di servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti,
oltre che dalla Legge 142/90 e dalle Leggi di settore, dall'art. 17 del
D.Lgs 29/93.
I soggetti Responsabili dei servizi sono Responsabili della gestione e
dei relativi risultati.
Art. 13
Competenze degli organi politici
Spetta alla Giunta Comunale:
La determinazione dei criteri per la concessione e liquidazione dei
contributi a Enti, Associazioni e privati ai sensi dell'art. 12 - Legge
241/90 e del vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 08 del 30.03.1992.
La determinazione di indirizzi per l'affidamento di incarichi
professionali esterni a carattere fiduciario, nel rispetto di quanto
disposto all'art. 17 del presente Regolamento e dall'art. 17 della Legge
109/94 e s. m. i.
la nomina delle Commissioni di gara e di concorso nel rispetto delle
vigenti disposizioni normative.
Spetta al Sindaco l'affidamento dell'incarico per l'effettuazione di
lavori pubblici di somma urgenza.
Le circostanze di necessità e di urgenza devono essere esplicitate nel
provvedimento del Sindaco che dovrà essere regolarizzato contabilmente
ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs 77/95.
Art. 14
Nomina dei Responsabili del servizio
Al Sindaco compete, ai sensi dell'art. 36 comma 5 ter della Legge
142/90, la nomina dei Responsabili degli uffici e servizi di concerto
col Segretario Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione nazionale collettiva.
Alla Giunta compete l'affidamento degli obiettivi di gestione ai
Responsabili ex art. 11 D.lgs 77/95, in sede di adozione del P.E.G. o di
atto assimilabile.
Il Responsabile del servizio è preposto alla gestione delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane dell'Ente.
può essere individuato nell'ambito:
dei dipendenti dell'Ente in possesso di categoria e profilo
professionali idonei;
dei soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato
per la copertura anche al di fuori della dotazione organica, nei limiti
di cui all'art. 51, comma 5 bis, della Legge 142/90, così come
introdotto dall'art.6, comma 4, della Legge 127/97, dei posti di
dirigente e di alta specializzazione;
in un dipendente di altro Ente locale autorizzato a prestare la propria
collaborazione con il Comune.
Art. 15
Competenze dei Responsabili di servizio e modalità di espletamento
I Responsabili di servizio devono tendere nelle rispettive azioni al
conseguimento degli obiettivi individuati dagli organi politici,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e, più in
generale, nel rispetto dei principi e dei criteri informatori di cui
all'art. 2 del presente Regolamento.
Ai Responsabili di servizio compete il potere-dovere di impulso in
relazione agli atti di indirizzo ed alle direttive degli organi politici
e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici cui sono
preposti e della gestione delle risorse economiche assegnate. Al fine
dell'applicazione del principio di separazione fra gestione e politica è
fatto divieto ai Responsabili dei servizi di sottoporre alla Giunta
Comunale ed alle Commissioni Comunali - se non nei casi previsti dalla
Legge - materie ed attribuzioni di propria competenza. Essi rispondono
di ciò al Segretario Comunale
In assenza od impedimento dei funzionari apicali ed in caso di
impossibilità di sostituzione tra i Responsabili dei servizi, le
funzioni sono assunte ed espletate dal Segretario Comunale.
I responsabili dei servizi e degli uffici, ciascuno nel proprio ambito
di competenza, sono direttamente responsabili dell'andamento degli
uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse economiche, di
personale e strumentali ad essi assegnate.
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, che devono, peraltro
essere chiari e puntuali, di inosservanza delle direttive del Sindaco,
della Giunta o dell'assessore di riferimento o per manifesta
responsabilità grave e reiterata e negli altri casi indicati nell'art.
20 del DLgs 29/93, il responsabile del servizio può essere revocato
dall'incarico con la perdita dei benefici economici legati alla
posizione ricoperta.
Art. 16
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
i sensi della Legge 142/90 è possibile con convenzioni a termine il
ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le
risorse professionali interne non possano far fronte alle attività
connesse al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 tra l'Ente ed il soggetto individuato
deve stipularsi una convenzione nella quale dovranno individuarsi:
obiettivo da conseguire;
durata della collaborazione;
corrispettivo;
modalità di espletamento della collaborazione;
possibilità di utilizzo delle risorse strumentali dell'Ente da parte del
collaboratore;
rapporti con i Responsabili di servizio e con gli organi politici
dell'Ente;
la competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni
di cui al presente articolo, così come l'individuazione del
collaboratore, fa capo al Sindaco in attuazione degli obiettivi definiti
con gli atti di programmazione finanziaria, o con gli atti di indirizzo
adottati dagli organi politici, salvo l'atto di determina per l'impegno
di spesa da parte del competente responsabile del servizio.
Art 17
Incarichi professionali.
In caso di conferimento delle seguenti collaborazioni, progettazioni,
studi, ricerche:
progetti generali;
progetti di massima;
progetti esecutivi;
piano regolatore generale;
le varianti al P.R.G.G.;
strumenti urbanistici attuativi;
incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali;
studi e consulenze di particolare durata e rilevanza;
Si procede ai sensi del DLgs 157/95 e della L. 109/94 e s.m.i. nei
limiti delle materie e del valore indicati nella richiamata normativa.
Non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle suddette norme si
procede, previa delibera di indirizzi della Giunta Comunale, con
determinazione del competente responsabile del servizio.
Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per
le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado a cui il Comune sia
tenuto a prescindere dalla sua posizione nella causa gli incarichi in
ordine ai pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare
interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività
professionali che si esauriscano in tempi brevi.
Art 18
Rappresentanza in giudizio
La rappresentanza in giudizio del Comune, coerentemente all'art. 16 del
Dlgs 29/93 e s.m.i. spetta al responsabile del servizio, quando la causa
verte su attività gestionali di competenza della struttura burocratica,
mentre quando la causa verte su attività degli organi politici la
rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco.
Quando la rappresentanza giudiziale fa capo al Sindaco, ai sensi del
comma precedente, è necessaria la delibera di autorizzazione della
Giunta comunale, che demanderà il formale atto di impegno della spesa a
determinazione del competente responsabile del servizio, previa scelta
del legale di fiducia da parte del Sindaco, ai sensi della L 142/90 e
s.m.i.
Nel caso in cui la rappresentanza in giudizio spetti al responsabile del
servizio, ai sensi del primo comma del presente articolo, quest'ultimo
con proprio atto di determinazione provvederà alla scelta del legale di
fiducia e a contestuale impegno di spesa con proprio atto di
determinazione.
TITOLO II
SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 19
Funzioni del servizio ragioneria
Il servizio di ragioneria è organizzato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
77/95 in modo da garantire l'esercizio delle seguenti funzioni di
coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria:
programmazione e bilanci;
rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
investimenti e relative fonti di finanziamento;
gestione del bilancio riferita alle entrate;
gestione del bilancio riferita alle spese;
rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei
pagamenti;
rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili
interni;
rapporti con gli organismi gestionali dell'Ente;
rapporti con l'organo di revisione economico- finanziaria;
tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari;
controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi
dell'Ente.
Art. 20
Servizio finanziario
Funzione programmazione e bilanci
Le attività relative all'esercizio della funzione programmazione e
bilanci sono definite come segue:
verifica della veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi da iscriversi nel
bilancio annuale e pluriennale;
elaborazione della proposta della variazione di assestamento generale di
cui all'art. 17, comma 8 dell'ordinamento;
attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile
sugli atti fondamentali di cura dei rapporti con i Responsabili dei
servizi dell'Ente, ai fini del coordinamento dell'attività di competenza
degli stessi rivolta alla definizione dei programmi, progetti, risorse
ed interventi di cui allo schema del bilancio annuale e pluriennale;
cura dei rapporti con l'organo esecutivo per la definizione dei
programmi, progetti, risorse ed interventi costituenti lo schema del
bilancio annuale e pluriennale;
cura dei rapporti con i Responsabili dei servizi e con l'organo
esecutivo per la predisposizione della relazione previsionale e
programmatica;
predisposizione dello schema di bilancio pluriennale e di bilancio
annuale di previsione;
predisposizione degli altri allegati al bilancio di previsione di cui
all'art. 14 dell'ordinamento;
coordinamento dell'attività di definizione degli obiettivi di gestione e
delle dotazioni finanziarie, relative, da parte dell'organo esecutivo,
elaborate sulla base delle proposte avanzate dei Responsabili dei
servizi;
predisposizione del piano esecutivo di gestione qualora se ne
deliberasse facoltativamente la definizione ai sensi dell'art. 11 del
D.Lgs. 77/95;
istruttoria delle proposte di variazione al bilancio annuale, al
bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione qualora se ne
deliberasse facoltativamente la definizione ai sensi dell'art. 11 del
D.Lgs. 77/95 e dei prelevamenti dal fondo di riserva, elaborate
d'ufficio o su richiesta dei Responsabili dei servizi;
competenza consiliare;
altre attività riguardanti gli strumenti della programmazione e i
bilanci.
Art. 21
Servizio finanziario
Funzione rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
Le attività relative alla funzione rilevazione dimostrazione dei
risultati di gestione sono definite come segue:
predisposizione del rendiconto della gestione comprendente il conto del
bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;
predisposizione degli allegati di natura contabile del rendiconto della
gestione;
coordinamento dell'attività di predisposizione della relazione al
rendiconto della gestione di cui all'art. 73 dell'ordinamento, da parte
dell'organo esecutivo, sulla base delle valutazioni e indicazioni
pervenute dai Responsabili dei servizi;
coordinamento dell'attività di predisposizione delle analisi, degli
indici e dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità riferiti
ai risultati d'esercizio;
predisposizione dei dati consolidati riferiti ai risultati globali delle
gestione relative ad Enti ed organismi costituiti per l'esercizio di
funzioni e servizi e coordinamento dell'attività di predisposizione
della relazione di gestione sui risultati consolidati.
Art. 22
Servizio finanziario
Funzione investimenti e relative fonti di finanziamento
Le attività elative alla funzione investimenti e relative fonti di
finanziamento sono definite come segue:
coordinamento dell'attività di predisposizione dei programmi delle Opere
Pubbliche e cura degli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali;
cura delle procedure per l'utilizzo delle fonti di finanziamento degli
investimenti;
adempimenti di cui al primo comma dell'art: 43 dell'ordinamento in
ordine alle maggiori spese derivanti dal progetto o dal piano esecutivo
dell'investimento con acquisizione della valutazione dei dati dai
servizi necessari dai servizi competenti;
redazione del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del D.Lgs.
30.12 1992,n n. 504 con acquisizione delle valutazioni e dei dati
necessari dai servizi competenti;
attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all'indebitamento di cui alla Sezione II del Capo IV dell'ordinamento
anche in relazione al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'art. 37 dell'ordinamento e per altre destinazioni di Legge;
adempimenti presupposto di cui all'art. 45, 2^ comma dell'ordinamento ai
fini dell'adozione delle variazioni al bilancio annuale e pluriennale e
delle modifiche alla relazione previsionale e programmatica;
adempimenti relativi al rilascio delle garanzie dell'ammortamento dei
mutui e dei prestiti di cui agli artt. 48 e 49 dell'ordinamento;
Ogni altra attività contenuto finanziario riferita alle politiche
d'investimento dell'Ente.
Art. 23
Servizio finanziario
Funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate
Le attività relative all'esercizio della funzione di gestione del
bilancio riferita alle entrate sono definite come segue:
cura dei rapporti con i Responsabili dei servizi operativi e con i
relativi Responsabili del procedimento di accertamento, ai fini
dell'acquisizione da parte degli stessi delle risorse specifiche
riferibili ai servizi e della gestione complessiva delle entrate
previste in bilancio;
cura dei rapporti con i Responsabili dei servizi di supporto e con i
relativi Responsabili del procedimento di accertamento, ai fini
dell'acquisizione delle risorse assegnate alla responsabilità gestionale
dei medesimi servizi;
esercizio delle competenze gestionali in via residuale con riferimento
alle entrate indistinte non attribuibili ai servizi operativi o ad altri
servizi di supporto;
esame dell'idonea documentazione con la quale si realizza l'accertamento
delle entrate, ai fini della rilevazione contabile;
rilevazione contabile degli accertamenti di entrata di cui all'art.21
dell'ordinamento;
verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate ai fini del
controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rilascio
dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese correlate ad
entrate vincolate ed ad ogni altro fine di coordinamento dell'attività
finanziaria di entrata dell'Ente;
rilevazioni contabili dei residui attivi di esercizio ed altre attività
di supporto ai Responsabili dei servizi del procedimento che curano la
realizzazione dei crediti
analisi e rilevazioni contabili di natura economico-patrimoniale
riferita alla gestione delle entrate:
Art. 24
Servizio finanziario
Funzione di gestione riferita alle spese
Le attività relative all'esercizio della funzione di gestione del
bilancio riferita alle spese sono definite come segue:
attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile
sul piano esecutivo di gestione qualora se ne deliberasse la definizione
ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 77/95, in ordine all'affidamento delle
dotazioni finanziarie ai Responsabili dei servizi, e sulle deliberazioni
dell'organo esecutivo modificative ed integrative del piano medesimo o,
nel caso di non definizione del P.E.G. attività istruttoria per il
rilascio del parere di regolarità contabile sulle deliberazioni
dell'organo esecutivo che determinano gli obiettivi di gestione e
affidano le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei servizi;
attività istruttoria per l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 55, comma 5, della
Legge 08.06.1990 n.142 così come novellato dall'art, 6 comma 11 della
Legge 15.05.1997, n.127 sui provvedimenti dei Responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa;
rilevazione delle spese di cui all'art. 27, comma 7, dell'ordinamento ai
fini della formazione di bilanci;
rilevazione delle spese di cui all'art. 43 dell'ordinamento ai fini
della copertura del bilancio pluriennale originario, eventualmente
modificato dall'organo consiliare, e dell'inserimento nei bilanci
pluriennali successivi;
rilevazione contabile degli impegni di spesa di cui all'art. 27
dell'ordinamento;
verifica periodica dello stato degli impegni di spesa ai fini di
controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e
dell'attività di coordinamento della gestione finanziaria di spesa
dell'Ente;
analisi e rilevazioni contabili di natura economico-patrimoniale
riferite alla gestione delle spese.
Art. 25
Servizio finanziario
Funzione di rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni
e dei pagamenti
Le attività relative all'esercizio della funzione di rilevazione
contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti sono
definite come segue:
cura degli adempimenti relativi all'emissione, controllo e rilevazione
degli ordinativi di incasso;
cura degli adempimenti relativi al controllo ed alla rilevazione dei
versamenti;
cura degli adempimenti relativi ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione delle spese;
cura degli adempimenti relativi ai controlli ed alla contabilizzazione
dei mandati di pagamento di cui all'art. 29 dell'ordinamento;
verifica periodica dello delle riscossioni e dei pagamenti per il
controllo ed il coordinamento dei flussi complessivi di cassa del
bilancio;
verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti in
conto residui anche ai fini del coordinamento dell'attività di gestione
finanziaria operata dai servizi dell'Ente;
verifica e controllo dello stato di realizzazione dell'avanzo di
amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 30 dell'ordinamento, in
tutte le sue articolazioni;
attività di supporto informativo alle funzioni di gestione dell'Entrata
e della Spesa per le rilevazioni economico-patrimoniali:
Art. 26
Servizio finanziario
Funzione relativa ai rapporti con il servizio di tesoreria e con altri
agenti contabili
Le attività relative all'esercizio della funzione riguardante i rapporti
con il servizio tesoreria e con gli altri agenti contabili interni sono
definite come segue:
rapporti con il Tesoriere per le operazioni di riscossione ai sensi
dell'art. 56, comma I^ dell'ordinamento;
rapporti con il concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 57
dell'ordinamento;
adempimenti di cui all'art. 58 dell'ordinamento per la verifica delle
condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal Tesoriere sia in
conto competenza, sia in conto residui;
adempimenti e rapporti con il Tesoriere per l'estinzione dei mandati di
pagamento, l'annotazione della quietanza, gli obblighi connessi con le
delegazioni di pagamento di cui all'art. 48 dell'ordinamento;
adempimenti in ordine alla gestione dei titoli e valori da parte del
Tesoriere;
analisi, conservazione ed eventuali adempimenti connessi con le
verifiche dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art.
64, comma 1, dell'ordinamento;
istruttoria delle verifiche ordinarie di cassa di cui all'art. 64, 2^
comma ed eventualmente delle verifiche straordinarie di cui all'art. 65
dell'ordinamento;
verifica periodica sull'andamento del servizio in ordine all'osservanza
degli obblighi di Legge e di Regolamento;
verifiche, controlli e riscontri in ordine al conto del Tesoriere e
altri adempimenti di cui all'art. 67 dell'ordinamento;
adempimenti relativi all'attivazione ed alla gestione delle
anticipazioni di Tesoreria;
coordinamento e controllo dell'attività degli agenti contabili,
riscontro e altri adempimenti sui conti presentati ai sensi dell'art. 75
dell'ordinamento.
Art. 27
Servizio finanziario
Funzione relativa ai rapporti con gli organismi gestioni dell'Ente
Qualora venissero create aziende speciali o particolari istituzioni
quali consorzi o altre forme associative, le attività relative
all'esercizio della funzione riguardante i rapporti con relativi
organismi gestionali sono definite come segue:
istruttoria delle procedure per la determinazione delle finalità e degli
indirizzi e per l'approvazione degli atti fondamentali delle aziende
speciali e delle istituzioni dell'Ente;
istruttoria delle procedure per il conferimento di capitale di
dotazione, per l'esercizio della vigilanza, per la verifica dei
risultati della gestione e per la copertura dei costi sociali di aziende
speciali ed istituzioni;
coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestioni con i consorzi e
le società di capitale istituite per l'esercizio dei servizi pubblici e
con le altre forme associative e di cooperazione tra Enti;
istruttoria delle procedure per assicurare la conoscenza consolidata dei
risultati globali delle gestioni relative ad Enti ed organismi
costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi a supporto della
funzione di rilevazione dei risultati di gestione.
Art . 28
Servizio finanziario
Funzione relativa ai rapporti con l'organo di revisione
economico-finanziaria
Le attività relative alla funzione riguardante i rapporti con l'organo
di revisione economico-finanziaria sono definite come segue:
cura della dotazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti
dell'organo di revisione e del supporto tecnico e documentale
finalizzato a garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'art. 105
dell'ordinamento;
attività di supporto per garantire il diritto di accesso agli atti e
documenti dell'Ente, la partecipazione alle assemblee dell'organo
consiliare e alle riunioni dell'organo esecutivo;
attività di raccordo tra l'organo di revisione economico-finanziario, i
servizi finali, di supporto e strumentali, di coordinamento che
costituiscono la struttura organizzativa dell'Ente;
attività di raccordo con la struttura operativa alla quale è assegnata
la funzione del controllo di gestione.
Art. 29
Servizio finanziario
Funzione relativa alla tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari
Le attività relative alla funzione riguardante la tenuta dello stato
patrimoniale e degli inventari sono definite come segue:
aggiornamento annuale degli inventari;
attività di supporto per la valutazione dei beni del demanio e del
patrimonio comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie;
attività di supporto per la complessiva attività di gestione del
patrimonio e del demanio dell'Ente da parte dei Responsabili dei servizi
finali a cui i beni sono affidati e da parte del servizio generale
"gestione beni demaniali e patrimoniali";
tenuta ed aggiornamento dello stato patrimoniale, sia per cause
dipendenti dalla gestione del Bilancio annuale, sia per cause estranee
alla stessa, e relativo raccordo con la funzione di gestione
dell'Entrata e Spesa;
tenuta del conto consolidato patrimoniale per le attività passività
interne dell'Ente ed esterne comunque riconducibili allo stesso;
tenuta del conto patrimoniale di inizio del mandato amministrativo e
dello stesso conto riferito alla fine del mandato.
Art. 30
Servizio finanziario
Funzione relativa al controllo e salvaguardia degli equilibri di
bilancio, rapporti con i servizi dell'Ente
Le attività relative alla funzione sono definite come segue:
coordinamento, supporto strumentale e redazione degli atti eventualmente
occorrenti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
progetti previa acquisizione dei dati e degli elementi dai Responsabili
dei servizi dell'Ente;
itruttoria dei provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali
debiti fuori bilancio di cui all'art. 37 dell'ordinamento e per il
ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto;
controllo costante e concomitante degli equilibri di bilancio, sia
riferiti alla gestione di competenza, sia al conto dei residui;
istruttoria dei provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio di
bilancio inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e
con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione;
istruttoria della documentazione e degli atti presupposto per le
segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del Responsabile
finanziario di cui all'art. 3, comma 6, dell'ordinamento;
assolvimento degli obblighi fiscali e attività di supporto per i servizi
dell'Ente in materia fiscale;
cura dei rapporti con gli altri servizi presenti nell'ente e
realizzazione del controllo interno al servizio finanziario sulle
procedure, sui tempi e sui risultati.
Art. 31
Organizzazione del servizio ragioneria e Responsabile
L'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività
finanziaria di cui ai precedenti articoli, è demandata al servizio
ragioneria avente struttura a carattere semplice (art. 7, commi 8 e 9)
facente capo al Responsabile del servizio di ragioneria, di cui all'art.
55, comma 5, della Legge 08.06.1990, n. 142 individuato altresì come
Responsabile finanziario ai sensi dello stesso art. 55.
Art. 32
I servizi e gestione finanziaria , economica e patrimoniale
Il servizio, ai sensi dell'art, 7, commi 8 e 9, dell'ordinamento è
semplice essendo costituito da unica struttura.
Al Responsabile del servizio, spetta la gestione completa, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di
controllo.
A tale scopo, autonomamente e all'occorrenza d'intesa con gli altri
uffici (tecnico, protocollo, tributi, anagrafe, scolastico, ecc.) potrà
disporre delle risorse stanziate a bilancio in base ai P.E.G. se
definiti o ad atti assimilabili o in base alle previste norme
regolamentari di spesa in economia ed economato o in base agli atti
dell'organo esecutivo che determinano gli obiettivi di gestione, e/o
assegnano le risorse ai Responsabili degli uffici e servizi.
Art. 33
Parere di regolarità contabile
Al Responsabile del servizio compete quando necessario il rilascio del
parere di regolarità contabile sulle proposte deliberazione (di G.C. e
C.C.).
In caso di assenza od impedimento del Responsabile il parere 6egrave; espresso
dal Segretario Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 53, Legge 142/90
per quanto di sua competenza.
Il parere di regolarità contabile riguarda:
L'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste
dall'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, anche in
riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del servizio proponente e alle competenze degli organi di direzione
politica e dei Responsabili di gestione e dei risultati
nell'acquisizione e nell'impiego delle risorse finanziarie ed
economico-patrimoniali;
la regolarità della documentazione;
il giusto riferimento al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto
sul relativo intervento o capitolo;
l'osservanza delle norme fiscali;
ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e
patrimoniali del procedimento formativo dell'atto.
Il parere è espresso in forma scritta ed è apposto e sottoscritto sulla
proposta di deliberazione e può essere reso se favorevole, con formula
sintetica con riferimento all'art. 53 della Legge 142/90 e al presente
regolamento ("visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile
ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 e del vigente Regolamento
Comunale di contabilità quot;) e con adeguata motivazione e relativa
formulazione coerente alla fattispecie nel caso di parere contrario o
contenente rilievi.
Il parere precede sempre l'adozione della deliberazione.
Art. 34
Controllo e riscontro sugli accertamenti di entrata
e sulle liquidazioni di spesa.
Il Responsabile del servizio ragioneria provvede ai riscontri necessari
ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento di
entrata.
Parimenti il Responsabile del servizio ragioneria effettua secondo i
principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto di liquidazione.
I riscontri di spesa ai fini della dichiarazione di regolarità della
fornitura o servizio sono effettuati dal Responsabile del relativo
servizio.
I riscontri vanno operati senza indugio e possono essere effettuati con
visti apposti entro breve termine dal ricevimento da parte del servizio
proponente della documentazione prevista dalla Legge (fatture, note,
stati avanzamento, parcelle ecc.).
Qualora il visto di controllo e di riscontro non possa essere apposto
per qualsiasi ragione la documentazione è inviata al servizio proponente
per il riesame.
Art. 35
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 55, comma 5, Legge 142/90
I provvedimenti dei Responsabili dei servizi particolarmente consistenti
nelle "determinazioni" che comportano impegni di spesa o anche
liquidazioni sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario che
li rende esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5,
della Legge 142/90 come sostituito dall'art. 6, comma 11 della Legge
127/90.
Tale visto deve essere apposto sui provvedimenti di tutti i Responsabili
e, quindi, anche dallo stesso Responsabile di ragioneria anche se
coincidente con il Responsabile del servizio finanziario che, pertanto,
nella fattispecie sottoscriverà l'atto nella duplice funzione.
Il Responsabile del servizio finanziario appone il visto di cui sopra in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa.
Il visto, quando la spesa è finanziata con entrate aventi destinazione
vincolata è reso allorchè l'entrata sia stata accertata ai sensi
dell'art. 21 dell'ordinamento.
Nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il
Responsabile del servizio finanziario, ai fini dell'apposizione del
visto deve tener conto dello stato di realizzazione dell'avanzo
medesimo.
Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da
pregiudicare gli equilibri di bilancio, il Responsabile del servizio
finanziario può sospendere l'apposizione del visto con le modalità di
cui al successivo articolo.
Art. 36
Segnalazioni obbligatorie del Responsabile del servizio ragioneria
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 77/95 e con i tempi e le modalità in
esso previsti il Responsabile del servizio ragioneria è obbligato a
segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
E' obbligato altresì presentare le proprie valutazioni ove si rilevi
che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il
costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori
spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai
precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e
l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento
qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della
gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da
variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di
gestione o di amministrazione.
Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di
particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese
il Responsabile del servizio ragioneria può contestualmente comunicare
ai soggetti di cui all'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 77/95 la sospensione,
con effetto immediato. del visto di cui all'art. 55, 5 comma della
Legge 142/90.
La decisione di sospendere il visto di cui all'art. 55, comma 5, Legge
142/90 deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e
delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione medesima.
La sospensione del rilascio del visto di cui all'art. 55, comma 5, Legge
142/90 opera, in ogni caso, qualora trascorsi trenta giorni dalle
segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non
abbiano adottato provvedimenti necessari al fine di ricostruire gli
equilibri di bilancio.
Art. 37
Schema di relazione previsionale, programmatica di bilancio previsionale
relativi allegati
Lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
dall'Organo Esecutivo con la partecipazione del Responsabile del
servizio ragioneria e dei Responsabili degli altri servizi comunali e
dallo stesso organo approvato entro il 30 settembre di ogni anno o altro
termine congruo rispetto all'approvazione da parte del Consiglio
Comunale in adempimento di specifiche disposizioni di Leggi finanziarie.
Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di relazione previsionale
e programmatica predisposti e approvati dalla Giunta Comunale sono resi
immediatamente disponibili, con comunicazione del Responsabile
dell'ufficio ragioneria, ai membri del Consiglio Comunale tramite i
Capigruppo, per gli eventuali emendamenti di cui all'art. 16 comma 2
del D.Lgs. 77/95 che dovranno comunque pervenire presso l'ufficio
ragioneria entro un termine congruo rispetto alle specifiche Leggi
finanziarie.
Gli schemi di bilancio annuale pluriennale e di relazione previsionale e
programmatica, definiti dall'organo esecutivo, sono trasmessi all'organo
di revisione che assume il parere di cui all'art. 105 dell'ordinamento
entro un congruo termine coerentemente rapportabile a specifiche Leggi
finanziarie.
Lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati, compresi quelli
di cui all'art. 142 o altro termine stabilito da specifiche disposizioni
finanziarie.
L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio sono
disciplinati dall'art. 5 del D.Lgs. 77/95.
Ai sensi dell'art. 12, comma 8 bis del D.Lgs. 77/95 le previsioni di
bilancio e della relazione previsionale e programmatica vincolano il
Consiglio Comunale e la Giunta Comunale nell'adozione dei relativi atti
nel senso che gli stessi non possono essere assunti in assenza assoluta
di qualsivoglia indicazione programmatica ritenendo pertanto sufficiente
e valido presupposto per l'ammissibilità e procedibilità delle
deliberazioni anche una generica previsione sia essa in termini
contabili per predisposizione di apposito capitolo specifico o anche per
contenuta nella relazione programmatica per impiego di particolari fondi
(OO.UU., avanzo di amministrazione, avanzo economico, entrate proprie
"una tantum").
Viene fatta salva, comunque, la facoltà in capo al Consiglio Comunale di
modifica del programma e al fine di rendere adottabili e quindi
ammissibili e procedibili le deliberazioni del Consiglio Comunale e
della Giunta Comunale.
TITOLO III
ATTI DI ORGANIZZAZIONE
Art. 38
Tipologia degli atti di organizzazione
Nell'ambito dell'attività di definizione e gestione della struttura
organizzativa dell'Ente gli atti di organizzazione sono adottati
nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla Legge dallo
Statuto e dal presente Regolamento:
dalla Giunta (deliberazioni e direttive);
dal Sindaco (decreti e direttive);
dal Segretario Comunale (determinazioni, ordini di servizio ed atti di
organizzazione);
dai Responsabili di servizio ( determinazioni, ordini di servizio ed
atti di organizzazione);
Le procedure di definizione delle proposte di deliberazione della
Giunta, per quanto non previsto da altre norme di Legge, statutarie o
regolamentari, sono determinate dal Segretario comunale.
Art. 39
Il decreto sindacale
Il decreto sindacale è adottato dal Sindaco nell'ambito delle proprie
competenze di carattere organizzativo.
Il decreto sindacale è trasmesso al responsabile del servizio competente
che ne cura l'attuazione.
Art. 40
Le deliberazioni
Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale sono
predisposte dal Responsabile del servizio attraverso il Responsabile del
procedimento, secondo le direttive e gli indirizzi dei membri
dell'organo collegiale.
Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e contabile.
Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima
procedura prevista per gli atti di Giunta fermo restando che la proposta
può essere avanzata anche da ogni singolo consigliere.
Art. 41
La direttiva
La direttiva è l'atto con il quale la Giunta od il Sindaco orientano
l'attività di elaborazione e di gestione proprie dei Responsabili dei
servizi per gli obiettivi non altrimenti individuati nel piano esecutivo
di gestione od in altri atti di valenza programmatica.
Art. 42
Le determinazioni
Gli atti di competenza del Segretario Comunale dei Responsabili di
servizio assumono la denominazione di determinazioni.
La proposta di determinazione è predisposta dal Responsabile del
procedimento che, se soggetto diverso dal Responsabile del servizio, la
sottopone a quest'ultimo per l'adozione.
Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare.
La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa una
volta adottata è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il visto ha natura di atto di controllo.
La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia
dalla data di apposizione del visto di cui al comma 5; le altre
determinazioni, dalla data di adozione.
Le determinazioni non sono soggette a pubblicazione, comunicazione ai
capigruppo nè a controllo alcuno, al di fuori di quello di cui al comma
5.
Art. 43
Determinazioni a contrattare e relative procedure
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
Le determinazioni a contrattare e le determinazioni di aggiudicazione
definitiva sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi
ai soli fini di pubblicità notizia.
Art. 44
L'atto di organizzazione
Nell'ambito delle competenze che rientrano nell'esercizio del potere di
organizzazione del rapporto di lavoro degli uffici e di gestione del
personale per le materie non altrimenti assoggettate alla disciplina di
Legge di Statuto o di Regolamento, il Segretario Comunale ed i
Responsabili di servizio adottano propri atti di organizzazione.
Gli atti di organizzazione hanno natura privatistica e, pertanto,
vengono adottati seguendo i canoni ed i principi del codice civile,
delle Leggi in materia di lavoro subordinato e di contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Art. 45
L'ordine di servizio
Nell'ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla
Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Segretario Comunale ed i
Responsabili di servizio adottano propri ordini di servizio.
Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali
di adozione:
l'ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Segretario
Comunale dal responsabile del servizio o dal Sindaco, secondo le
rispettive competenze;
Art. 46
Pareri e termini
I pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/90 devono essere resi entro
tre giorni dalla data in cui sono richiesti.
Lo stesso termine si applica ai pareri di competenza del revisore dei
conti, nonché eventualmente di commissioni consiliari comunali e di
organismi di partecipazione
Art. 47
Avocazione
In caso di inerzia del Responsabile del servizio o del procedimento,
protratta oltre il termine per la conclusione del procedimento od oltre
il termine eventualmente fissato con un ordine di servizio, il Sindaco
può assumere un provvedimento di avocazione nominando contestualmente un
commissario ad acta che può essere individuato, in ragione della
competenza, nel Segretario Comunale, in altro dipendente dell'Ente o in
un dipendente di altro Comune a ciò autorizzato dall'Ente di
appartenenza, per l'adozione dell'atto omesso. Contestualmente si
avvierà il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare,
ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 48
Dovere di astensione - sostituzione
Il Responsabile del procedimento e/o del servizio, ha il dovere di
astenersi dall'istruttoria di atti che comportano valutazioni
discrezionali, quali determinazioni, autorizzazioni e simili, quando:
è personalmente interessato:
se egli stesso o il coniuge è parente fino al 4 grado o è convivente o
commensale abituale del richiedente l'atto, o del controinteressato;
se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave, inimicizia o
rapporti di credito o debito con il richiedente l'atto, o con il
controinteressato;
se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro del
richiedente, o del controinteressato; se inoltre è amministratore o
gerente di un Ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una società o stabilimento che è interessato all'atto;
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
TITOLO IV
ALTRE NORME DI ORGANIZZAZIONE
Art. 49
Nucleo di valutazione
Fatte salve le funzioni relative al controllo di gestione di cui
all'art. 39 del Dlgs n. 77/95 e s.m.i. come disciplinate dal capo VI del
regolamento di contabilità , attribuite al responsabile de servizio
finanziario, è istituito il nucleo di valutazione per il controllo
interno di cui all'art. 20 del D.Lgs 29/93 e s.m.i., la cui nomina è
demandata ad atto del Sindaco.
Di detto nucleo è parte necessaria il Segretario Comunale, eventualmente
coadiuvato da altri membri.
E' possibile costituire il nucleo di valutazione in forma associata con
altri comuni.
Tale servizio è mirato alla verifica dell'attività amministrativa intesa
in senso lato e nel suo complesso in termini non strettamente
finanziari, per la valutazione degli obiettivi conseguiti, in rapporto
alla programmazione disposta dagli organi politici, e della funzionalità
o meno dell'organizzazione dell'ente nel rispetto del principio di
legalità combinato con le finalità di sostanza e non di mera forma.
Svolge le funzioni demandatagli dalla Legge sulla base dei criteri
dettati annualmente dalla Giunta Comunale quali parametri di valutazione
dell'efficacia ed efficienza gestionale.
Qualora occorra esaminare questioni di particolare complessità il nucleo
di valutazione à integrato da un esperto appositamente nominato dal
Sindaco.
Art. 50
Ufficio di disciplina
La Giunta Comunale istituisce l'ufficio di disciplina, presieduto dal
Direttore generale, ove esistente, definendone la composizione.
Le sanzioni disciplinari fino al rimprovero scritto vengono irrogate dal
competente Responsabile del servizio, qualora riguardino personale non
investito delle posizioni di responsabilità e dal Direttore Generale,
ove nominato, qualora riguardino i responsabili delle posizioni
organizzative.
L'Ufficio di disciplina è un collegio perfetto, cui si applica il
principio di immutabilità dei membri in tutte le riunioni fino
all'adozione del provvedimento finale.
Il provvedimento di disciplina viene assunto a maggioranza assoluta;
ciascun membro dell'ufficio di disciplina può far constatare a verbale
il proprio motivato dissenso dalla decisione dell'ufficio stesso; per le
norme procedurali si osserva quanto contenuto nella legislazione vigente
e nella contrattazione collettiva. Il provvedimento di irrogazione della
sanzione disciplinare è impugnabile nelle forme ordinarie dinanzi alla
competente autorità giudiziaria, salvo il tentativo di conciliazione
previsto dal D.Lgs. 29/93 e s.m.i..
PARTE II
MODALITA' DI ACCESSO ESTERNO ED INTERNO AI PUBBLICI IMPIEGHI
Art. 51
Reclutamento del personale
Disposizioni generali
l'accesso agli impieghi del Comune avviene secondo le procedure di cui
al D.P.R. 09.05.1994, n. 487 ed in base alle specifiche disposizioni di
legge, nonché mediante utilizzazione delle professionalità esistenti
all'interno così come previsto dal presente regolamento.
Le norme che lo stesso D.P.R. n. 487/94 definisce di indirizzo, come
tali saranno applicate, di volta in volta, nelle varie fasi procedurali;
in tal senso disporranno, per rispettive competenze, la Giunta Comunale,
il Responsabile del Procedimento e le commissioni di concorso.
Le condizioni ed i requisiti generali verranno di volta in volta
stabiliti negli appositi bandi che, previa delibera di autorizzazione
adottata dalla Giunta Comunale, sono approvati dal Responsabile del
servizio e dallo stesso eseguiti.
E' riservata alla Giunta Comunale la competenza per la nomina delle
Commissioni di concorso a selezione per le assunzioni sia a tempo
determinato che indeterminato e per qualsiasi qualifica professionale.
Qualora per particolari profili professionali fossero richiesti
specifici requisiti o si dovesse porre un limite massimo di età di tanto
darà atto la Giunta Comunale nel provvedimento di autorizzazione
all'assunzione indicandone le necessarie motivazioni. .
Art. 52
Piano occupazionale è Individuazione posti ricopribili con personale
interno - modalità art. 6 comma 12 L. 127/97 - art. 4 CCNL 31/3/99
Il segretario comunale, qualora non sia stato nominato il Direttore
generale, con l'ausilio del servizio personale, provvede ad elaborare ed
a trasmettere alla Giunta Comunale, all'inizio di ogni anno apposito
piano per la copertura di eventuali vacanze di organico e per le
assunzioni di personale a tempo determinato.
Il piano deve contenere, con puntuale riferimento all'ottimale
organizzazione ed efficienza della struttura interessata, l'indicazione
dei posti da ricoprire mediante accesso dall'esterno e quelli per i
quali è invece necessario fare ricorso per il buon andamento
dell'amministrazione, all'esperienza professionale acquisita all'interno
dell'ente ai sensi dell'art. 6 comma 12 della L. 127/97 e dell'art. 4
del CCNL del 31/03/99.
a Giunta Comunale, ove rilevi eventuali carenze o, comunque, ritenga di
non dover approvare detto piano, può richiedere il riesame e la
rielaborazione fornendo le relative prescrizioni.
Art 53
Progressione verticale
La progressione verticale finalizzata al passaggio dei dipendenti
nella categoria immediatamente superiore, nonché il passaggio alle
posizioni infracategoriali B3 e D3, avviene mediante procedure
selettive, giusto il disposto dell'art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999,
coerentemente al piano occupazionale di cui all'articolo precedente.
Art 54
Procedure selettive
La procedura selettiva per la progressione verticale si deve svolgere
nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del DLgs n. 29/93 e s.m.i.,
mediante prova teorico pratica inerente alle specifiche funzioni da
svolgersi e/o colloquio sugli aspetti pratico e organizzativi delle
attribuzioni proprie della posizione messa a selezione.
Alla selezione si applica la vigente normativa in materia di pubblici
concorsi per quanto compatibile.
Il bando per la selezione viene pubblicato solo all'albo pretorio del
Comune.
Art 55
Requisiti di accesso dall'esterno
Per l'accesso ai posti in dotazione organica dall'esterno, come anche
per assunzioni a tempo determinato, conformemente alle disposizioni di
legge vigenti e alla vigente contrattazione collettiva, oltre agli
ordinari requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi, sono
richiesti per ciascuna categoria i seguenti requisiti:
CATEGORIA Titolo di studio
A Licenza della scuola dell'obbligo
B Licenza della scuola dell'obbligo
B3 Licenza della scuola dell'obbligo
+ corso di formazione specialistico
oppure
diploma di qualifica professionale biennale o triennale afferente alla
posizione da ricoprire
C Diploma di scuola media superiore
D Diploma di laurea breve
D3 Diploma di laurea ed eventuale
specializzazione post lauream o abilitazione professionale. Il possesso
del titolo di studi superiore rispetto a quello richiesto assorbe quello
inferiore.
Per particolari profili professionali può essere richiesto dal bando uno
specifico titolo di studio inerente alle funzioni da assumere.
Sono comunque richiesti i seguenti titoli di studi, per le posizioni di
lavoro dell'ex area tecnica e dell'ex area economico e finanziaria:
| Posizioni dell'ex area tecnica |
Diploma di geometra o equipollenti
Diploma di laurea, anche laurea breve, in ingegneria, architettura o equipollenti |
| Posizioni dell'ex area economico-finanziaria |
Diploma di ragioneria o equipollenti
Diploma di laurea anche breve, in economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti |
In via eccezionale si può rescindere dal possesso del diploma di
laurea per l'accesso alla categoria D esclusivamente per posizioni
tecniche ed economico - finanziarie, a condizione che sussistano le
condizioni previste dal D.P.R. N. 494/1987, art. 26 comma 11 e
precisamente il possesso del diploma di geometra o di ragioniere o
diplomi equipollenti, coerentemente alla posizione da ricoprire, e
l'iscrizione ad albi professionali da almeno 5 anni, o esperienze di
servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro
corrispondenti alle funzioni della categoria immediatamente inferiore,
adeguatamente documentate.
Art 56
Requisiti per la progressione verticale da posizioni omogenee
Per l'accesso al posto in dotazione organica mediante progressione
verticale interna, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, oltre
alla permanenza di quelli ordinariamente richiesti ai sensi di legge per
l'assunzione ai pubblici impieghi:
| Accesso alla categoria B |
Ascrizione alla categoria A e periodo di
anzianità di almeno 12 mesi nella stessa categoria |
| Accesso alla posizione ingracategoriale B3 |
Ascrizione alla categoria B e periodo di
anzianità di almeno 18 mesi nella medesima categoria di
ascrizione, nonché corso di formazione specialistico di durata
predeterminata, inerente alle funzioni da assumere (almeno 120
ore). |
| Accesso alla categoria C |
Ascrizione alla categoria B e periodo di
anzianità nella stessa categoria di provenienza di almeno 2
anni, nonché possesso del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno (quindi
licenza di scuola inferiore o dell'obbligo). |
| Accesso alla categoria D |
Ascrizione alla categoria C e periodo di
anzianità nella medesima categoria di ascrizione di almeno 3
anni, nonché possesso del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, quindi
la licenza di scuola media superiore |
| Accesso alla posizione infracategoriale D3 |
Ascrizione alla categoria D e periodo di
anzianità nella medesima categoria di almeno 4 anni, nonché
corso di formazione plurispecialistico afferente alle funzioni
da assumere di durata di almeno 150 ore |
|