I N D I C E
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Principi fondamentali, 6
Art. 2 - Finalità, 6
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione, 6
Art. 4 - Territorio e sede comunale, 7
Art. 5 - Albo Pretorio, 7
Art. 6 - Stemma e gonfalone, 7
Art. 6/bis - Consiglio Comunale dei Ragazzi e Consulta
giovanile, 7
Art 6/ ter - Autonomia impositiva e contabile, 7
Parte I
Ordinamento strutturale
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7 - Organi,
Art. 8 - Consiglio Comunale
Art. 9 - Competenze ed attribuzioni
Art. 10 - Sedute e convocazioni, 9
Art. 10/bis - Linee programmatiche di mandato, 9
Art. 11 - Commissioni , 9
Art. 11/bis Commissione di controllo e garanzia, 10
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni, 10
Art. 13 - Consiglieri Comunali, 10
Art. 13/bis - Decadenza dei Consiglieri, 10
Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri, 10
Art. 15 - Gruppi consiliari, 17
Art. 16 - Giunta Comunale, 17
Art. 17 - Elezioni e prerogative, 17
Art. 18 - Circoscrizione, 12
Art. 19 - Funzionamento della Giunta, 12
Art. 20 - Attribuzioni, 12
Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali, 13
Art. 22 - Sindaco, 13
Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione, 13
Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 26 - Vicesindaco, 15
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I
Segretario Comunale/Direttore Generale
Art. 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione,
16
Art. 28 - Attribuzioni gestionali, 16
Art. 29 - abrogato, 17
Art. 30 - Attribuzioni di sovraintendenza, direzione
e coordinamento, 17
Art. 31 - Il Segretario Comunale, 17
Capo II
Uffici
Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi, 17
Art. 33 - Personale, 17
Art. 33/bis - Diritti e doveri dei dipendenti, 18
TITOLO III
SERVIZI
Art. 34 - Forme di gestione, 18
Art. 35 - Gestione in economia, 18
Art. 36 - Azienda speciale, 18
Art. 37 - Istituzione, 19
Art. 38 - Il consiglio di Amministrazione, 19
Art 39 - Il presidente, 19
Art. 40 - Il direttore, 19
Art. 41 - Nomina e revoca, 19
Art. 42 - Società a partecipazione pubblica, 20
Art. 43 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni,
20
TITOLO IV
PATRIMONIO
Art. 44 - Demanio e patrimonio, 20
Art. 45 - I beni, 20
TITOLO V
CONTROLLO INTERNO
Art. 46 - Principi e criteri, 21
Art. 47 - Revisore del conto, 21
Parte II
Ordinamento funzionale
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 48 - Principio di cooperazione, 22
Art. 49 - Convenzioni, 22
Art. 50 - Consorzi, 22
Art. 50 bis - Comunità Montana, 22
Art. 51 - Organizzazione sovracomunale, 22
Art. 52 - Accordi di programma, 23
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 53 - Partecipazione, 24
Capo I
Iniziativa politica ed amministrativa
Art. 54 - Interventi nel procedimento amministrativo,
24
Art. 55 - Istanze, petizioni, 25
Art. 56 - Proposte, 25
Capo II
Associazionismo e Partecipazione
Art. 57 - Principi generali, 26
Art. 58 - Associazioni, 26
Art. 59 - Organismi di partecipazione, 26
Art. 60 - Partecipazione alle commissioni, 26
Capo III
Referendum - Diritti di accesso
Art. 61 - Referendum, 26
Art. 62 - Eletti del referendum, 27
Art. 63 - Diritto di accesso, 27
Art. 64 - Diritto di informazione, 27
Art. 65 - Statuto, 28
Art. 66 - Regolamenti, 28
Art. 66/bis - Gerarchia delle fonti, 28
Art. 67 - Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute, 29
Art. 68 - Ordinanze, 29
Art. 69 - Norme transitorie e finali, 29
STATUTO
DELL'ENTE
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. La Comunità di Rifreddo è ente autonomo locale il quale
ha rappresentatività generale secondo i principi della
costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri
e con gli istituti di cui al presente statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile,
sociale ed economico della propria comunitàispirandosi
ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche
e sindacali alla amministrazione.
3. Il comune promuove anche rapporti di collaborazione
e scambio con altre Comunità locali, anche di altre nazioni
nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.
Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la
forma di gemellaggio.
4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri
e principi:
a) alla promozione dell'iniziativa economica, pubblica
e privata;
b) alla realizzazione di un sistema globale ed integrato
di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona
anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
c) alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali,
ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio
territorio per garantire alla collettività una migliore
qualità della vita.
5. Il comune persegue obiettivi di semplificazione e
di recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti
amministrativi, anche mediante l'eliminazione degli
organi collegiali ritenuti non indispensabili per i
fini istituzionali dell'ente.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il
metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e
della provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni
sociali economiche, sindacali e culturali operanti nel
suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia
e con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione,
equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà nell'ambito
delle diverse sfere di autonomia.
4. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi
statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana
ed altri enti pubblici il Comune si attiva nel settore
dei servizi sociali e dello sviluppo economico con particolare
riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse
umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo
ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.
Art. 4
Territorio e sede Comunale
1. Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti
borgate: Ciotte, Rubatore, Riva Fruin, Canali, Devesio
e Villa storicamente riconosciute dalla Comunità
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 6,78
ed è confinante con i Comuni di Revello, Envie, Sanfront
e Gambasca.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella
borgata Villa che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono
nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e
per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche
in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate o frazioni
può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione
popolare.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione
delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti
e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza
del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integralità e
la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui
al I comma avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione
di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di Rifreddo.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato
dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella
foggia autorizzata.
3. L'uso dello stemma e la riproduzione di tali simboli
da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune
può essere autorizzato con deliberazione della Giunta.
Art. 6 bis
Consiglio Comunale dei ragazzi e consulte giovanili
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione
dei ragazzi e dei giovani alla vita collettiva può promuovere
l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle
consulte giovanili.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio
Comunale dei ragazzi e delle consulte giovanili sono
stabilite in appositi regolamenti.
Art. 6 ter
Autonomia impositiva e contabile
1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria,
che si svolge nell'ambito del proprio statuto e dei
propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
2. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere
conto delle esigenze di categorie di persone che si
trovano in condizioni di bisogno.
3. Il Comune può nello stesso ambito e nella propria
autonomia impositiva e contabile, promuovere lo sviluppo
economico, produttivo del territorio, al fine di incrementare
i livelli occupazionali.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTUALE
Titolo I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
Organi
1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed
il Sindaco. (1)
(1) Risale al 1434 la formulazione degli organi legislativi
del Consiglio Hominum di Rivifrigidi che unicamente
al Comune di Gambasche si attribuiva la potestas statuendi
salvo iure del locale monastero.
Art. 8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità determina
l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge,
ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La legge disciplina la composizione, l'elezione,
la durata in carica del Consiglio Comunale, le sue modalità di
convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.
Il Consiglio Comunale di Rifreddo ai sensi dell'art.
1, Legge n. 81/93, è composto dal Sindaco e da 12 consiglieri.
Art. 9
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi
di pubblicità trasparenza e legalità ai fini di assicurare
il buon andamento e l'imparzialità > 3. Nell'adozione
degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti
della programmazione perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la
destinazione delle risorse e degli strumenti necessari
all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per
la nomina e la designazione dei rappresentanti presso
enti, aziende ed istituzioni, rimanendo assegnata al
Consiglio la sola nomina di quei rappresentanti attribuiti
per legge.
7. Il Consiglio Comunale deve procedere all'approvazione
degli indirizzi per la nomina presso enti, aziende ed
istituzioni entro il termine di 20 giorni dall'insediamento,
in mancanza si intendono confermati i precedenti indirizzi.
Sedute e convocazione
1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie
e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie
le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee
programmatiche del mandato, del bilancio di previsione
e del rendiconto della gestione.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno
cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie
almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione
puòavvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine
del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme
del Regolamento.
5. Gli adempimenti previsti dal Comma IV, in caso di
dimissioni, decadenza, rimozione, impedimento, sospensione
o decesso del Sindaco sono assolti dal Vicesindaco.
Art. 10 bis
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data
del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte
del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante
il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto
di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle
modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede
in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione
di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi
assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.
E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare,
nel corso della durata del mandato, con adeguamenti
strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il
Sindaco presenta all'organo consiliare il documento
di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado
di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 11
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale puòistituire nel suo seno commissioni
permanenti.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie
di competenza, il funzionamento, le modalità di nomina
e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale,
assicurando in esse la presenza, con diritto di voto,
di almeno un rappresentante per ogni gruppo. può essere
previsto un sistema di rappresentanza per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai
lavori Sindaco, Assessori, Commissari di altre commissioni,
organismi associativi, funzionari e rappresentanti di
forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di
specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e
gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento può costituire
commissioni speciali per esperire indagini conoscitive
ed inchieste. Con l'atto costitutivo saranno determinate
le modalità di nomina e la loro composizione e costituzione
e saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
La costituzione delle Commissioni speciali può essere
richiesta da un quarto dei Consiglieri in carica. La
proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri assegnati.
Art 11 bis
Commissioni di controllo e garanzia
1. Nel Comune di Rifreddo le minoranze sono garantite
nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla
vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni
stabilite nei regolamenti.
2. La Commissione affari generali e bilancio assumono
anche le funzioni di controllo e garanzia ai sensi dell'art.
4, comma 2 primo periodo della legge 142/90.
3. Il consiglio può istituire altre commissioni di controllo
e garanzia, legate a specifiche esigenze.
4. La composizione, la durata, le modalità del controllo
e della garanzia ed i poteri delle commissioni sono
stabiliti dal regolamento.
5. Il controllo riguarda gli atti degli organi politici
e si esprime con una valutazione di legittimità ed anche
di merito limitata alla richiesta di riesame.
6. Il presidente delle commissioni di controllo e di
garanzia deve essere esponente delle opposizioni, ed
è eletto dai membri delle commissioni stesse, ciascuno
dei quali dispone di un voto.
7. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 12
Attribuzioni delle Commissioni
1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame
preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al
fine di favorirne il migliore esercizio delle funzioni
dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni speciali è l'esame di materie
relative a questioni di carattere particolare o generale
individuate dal Consiglio Comunale.
3. Le modalità di svolgimento delle funzioni di garanzia
e controllo da parte delle apposite commissioni è disciplinata
dal regolamento del consiglio, e/o dalla deliberazione
di istituzione.
Art. 13
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri
sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera
Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate
da colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale
ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del D.P.R. 16/05/1960
N. 570 con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei Candidati
alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
2Bis A parità di voti sono esercitate dal più anziano
d'età 3. Le dimissioni dalla carica di consigliere
sono disciplinate dalla legge.
Art. 13 bis
Decadenza dei Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle
sedute per tre volte consecutive senza giustificato
motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito
dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da
parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione
scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990,
n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque, non può essere inferiore a giorni
20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo
termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate
da parte del Consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di
iniziativa e di controllo del consigliere comunale,
previsti dalla legge sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti,
che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato
all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge in
osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio
nel territorio comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni
o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti
e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto
di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori
e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa
e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere,
da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione
sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso
l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al
successivo art. 15 del presente statuto.
5. L'informazione, salvo i casi in cui la documentazione
sia allegata all'avviso di convocazione, avviene con
il deposito presso l'ufficio di Segreteria, entro 2
giorni prima della data della riunione, del materiale
relativo alle questioni che saranno sottoposte al consiglio,
secondo modalità previste dal regolamento.
6. Il Sindaco, al fine di illustrare i contenuti delle
deliberazioni da assumere, o per altre questioni rilevanti,
può convocare la conferenza dei capigruppo.
7. Il capogruppo impedito a partecipare alla riunione,
può indicare un sostituto.
8. Nell'ipotesi di deliberazioni consiliari che devono
adempiere ad urgenti termini di legge, tali informazioni
possono essere fornite verbalmente dal Sindaco o dal
relatore.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo
quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione
al Segretario Comunale e al Sindaco. Qualora non si
eserciti tale facoltà e nelle more della designazione,
i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti
la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di
voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi
gruppo e le relative attribuzioni. Ai gruppi consiliari
saranno assicurate per esplicare le proprie funzioni,
idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze
comuni a ciascun gruppo e la consistenza di ognuno di
essi.
3. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi
non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono
stati eletti.
Art. 16
Giunta Comunale
1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della
trasparenza, dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro
degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti
fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. abrogato
Art. 17
Elezione e prerogative
1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite
dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità la posizione
giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti
della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla
legge.
3. Oltre ai casi d'incompatibilità previsti al Comma
2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta
gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato,
i fratelli, i coniugi e gli affini di 1^ grado.
4. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino
all'elezione dei successori.
5. Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco,
dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 18
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di
assessori nominati dal Sindaco tra un minimo di 2 ed
un massimo di 4, in modo da assicurare la presenza complessivamente
di un numero dispari di componenti.
2. Potranno essere nominati sino a n. 01 Assessori tra
cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso
di documentati requisiti di prestigio, professionalità e
competenza amministrativa.
3. Gli assessori extra consiliari sono equiparati a
tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare;
partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per
illustrare argomenti concernenti la propria delega.
4. Abrogato
5. Abrogato
Art. 19
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che
coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce
l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenendo conto
degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della
Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute, che non sono pubbliche, sono valide se
è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti compreso il
Sindaco.
Art. 20
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge
o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio
e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco,
al segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili
dei Servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, d'attuazione
agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello
stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti
i provvedimenti che non siano riservati dalla legge
o dal regolamento di contabilità agli organi burocratici;
b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo
con gli organi di partecipazione e decentramento;
c) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al
Consiglio i criteri per la determinazione di quelle
nuove;
d) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi;
e) dispone per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere a
Enti e persone nel rispetto della normativa regolamentare
e della competenza dei responsabili dei servizi all'assunzione
del formale impegno di spesa;
f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici
e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio;
g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e
donazioni;
h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione
e stato quando non espressamente attribuite dalla legge
e dallo Statuto ad altro organo;
i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
j) approva il P.E.G. o altro documento equipollente.
k) Adotta atti di indirizzo nei confronti degli organi
burocratici;
l) Autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio nei
casi in cui il Sindaco ha la rappresentanza giudiziale
residuale.
m) Adotta ogni altro atto non riservato espressamente
da leggi fondamentali statali ad altri organi.
Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con
l'intervento della metà dei componenti assegnati e a
maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo
che la legge, lo Statuto prevedano una maggioranza diversa.
Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, delibera
validamente con l'intervento di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati. Nell'adozione dei regolamenti
il Consiglio comunale delibera con la metà più uno dei
consiglieri assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con
votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto
le deliberazioni del Consiglio Comunale concernenti
persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale
fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di
una persona o sulla valutazione dell'azione da questi
svolta. Qualora la legge o regolamenti prevedano espressamente
la nomina di un rappresentante della minoranza e nella
votazione questi non risulti eletto si sostituirà l'ultimo
eletto dalla maggioranza con il rappresentante della
minoranza che ha riportato il maggior numero di voti
nell'ambito dei designati dalle minoranze stesse.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso
in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti
su persone il presidente dispone la trattazione dell'argomento
in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte
di deliberazione sono curate dei responsabili di procedimento;
la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio
e della Giunta è curata dal segretario Comunale, secondo
le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per
il funzionamento del Consiglio.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute,
quando si trova in uno dei casi di incompatibilità In
tal caso è sostituito in via temporanea da un componente
del collegio nominato dal presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente,
dal segretario e dal consigliere anziano e per la Giunta
dall'assessore anziano.
7. I verbali delle sedute vengono pubblicati all'Albo
Pretorio per quindici giorni, fatte salve diverse disposizioni
speciali.
Art.22
Sindaco
1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste
esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza,
di sovraintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture
gestionali esecutive.
Art. 23
Attribuzioni di amninistrazione
Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo
responsabile dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) puòsospendere l'adozione di atti specifici concernenti
l'attività amministrativa dei singoli assessori per
sottoporli all'esame della giunta;
e) impartisce direttive al segretario comunale e al
Direttore generale, in ordine agli indirizzi funzionali
e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di
tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge;
h) convoca i comizi per referendum;
i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
j) Ha la rappresentanza in giudizio dell'ente, salvo
che la causa verta su atti gestionali, nel qual caso
la rappresentanza giudiziale spetta al competente responsabile
del servizio;
k) Abrogato
l) Abrogato
m) determina gli orari di apertura al pubblico degli
uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentiti
la giunta e le istanze di partecipazione;
n) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale
l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda
atto della decadenza della giunta;
o) Abrogato.
p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti,
Aziende ed Istituzioni, entro 45 gg. dall'insediamento.
q) il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei
servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna, nomina il Direttore
generale, previa deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 24
Attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e
servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario
comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera
attività del comune;
c) abrogato;
d) puòdisporre l'acquisizione di atti, documenti, informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni di emanazione
dell'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse
e ne informa il consiglio comunale;
e) collabora con il revisore dei conti del comune per
definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni
nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, istituzioni pubbliche svolgano
le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio
ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi
dalla giunta;
g) provvede a far osservare lo Statuto e i regolamenti
comunali.
Art. 25
Attribuzioni di organizzazione
Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle
sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale,
lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta
è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla
convocazione, entro un termine non superiore a venti
giorni;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari,
secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari
e negli organismi pubblici di partecipazione popolare
dal sindaco presiedute nei limiti previsti dalle leggi;
d) ha potere di delega generale o parziale delle sue
competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
e) abrogata;
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre
al consiglio.
Art. 26
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco
delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni
in caso di assenza o impedimento.
2. L'Assessore effettivo in caso di assenza o impedimento
del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del
Sindaco.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori
deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli
organi previsti dalla legge.
TITOLO Il
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I
Segretario comunale - Direttore generale
Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione
1. L'attività di gestione dell'Ente, nel rispetto del
principio della distinzione tra funzione politica di
indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa,
oltre che ai responsabili dei servizi puòessere affidata
al Direttore Generale, che l'esercita avvalendosi degli
uffici in base agli indirizzi del consiglio in attuazione
delle determinazioni della giunta e delle direttive
del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con
l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.
2. Il Direttore generale, ove nominato, nel rispetto
della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo
e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione
tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita
l'attività di sua competenza con potestè d'iniziativa
ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con
responsabilitè di risultato;
Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere
gestionale, consultivo di sovraintendenza e di coordinamento
secondo le norme di legge, di regolamento e del presente
Statuto.
Art.28
Attribuzioni gestionali
l. Al Direttore generale ove nominato compete l'adozione
di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che
non comportano attività deliberative e che non siano
espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi,
nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Direttore generale ove nominato
adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di relazioni, progettazioni di carattere
organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli
organi elettivi;
b) oraganizzazione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi
per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi
fissati da questi organi;
c) abrogata;
d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti
anche a rilevanza esterna, per i quali vi sia stata
attribuita competenza;
e) abrogata;
f) verifica della efficacia e della efficienza dell'attività degli
uffici e del personale ad essi preposto;
g) abrogata;
h) abrogata;
i) presidenza delle commissioni di gara e di concorso
nell'osservanza dei criteri e principi procedimentali
in materia e nei modi fissati dalla normativa regolamentare
dell'Ente.
1) abrogata;
Art. 29
Abrogato.
Art. 30
Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento
1) Il Direttore Generale ove nominato esercita funzioni
di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei
confronti degli uffici e del personale.
2) Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei
responsabili dei servizi con l'osservanza delle norme
vigenti e del regolamento
Art. 31
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da
cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito
Albo.
2. Il Consiglio Comunale puòapprovare la stipulazione
di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile
dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del
Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive
impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli
organi politici del Comune e ai singoli consiglieri.
Capo II
Uffici
Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi
1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per
obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti
bensì per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
e) individuazione di responsabilità strettamente collegata
all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle
strutture e del personale;
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione
e di gestione della struttura interna.
Art. 33
Personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione
organica del personale e, in conformità alle norme del
presente statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei
servizi sulla base della distinzione tra funzione politica
e di controllo attribuita al consiglio, al sindaco e
alla giunta, e funzione generale di gestione amministrativa
attribuita al Direttore Generale ove nominato e ai Responsabili
degli Uffici e dei servizi.
2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di
autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità economicità di
gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente
la propria azione amministrativa e i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità br
/> 4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono
fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze
dei cittadini.
Art. 33 bis
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici
in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico
e il trattamento economico del personale stabilito dalla
legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono
la propria attività al servizio e nell'interesse dei
cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con
correttezza e tempestività agli incarichi di competenza
dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle
competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi
assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli
Uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti
compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Titolo III
Servizi
Art. 34
Forme di gestione
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della
Comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione
dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione
di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che
possono essere istituiti anche con il diritto di privativa
del comune ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio
deve essere effettuata previa valutazione comparativa
tra le diverse forme di gestione previste dalla legge
e dal presente statuto.
3. Per il servizio da gestire in forma imprenditoriale
la comparazione deve avvenire fra affidamento in concessione,
costituzione di aziende, di consorzio o di società a
partecipazione pubblica.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra
la gestione in economia, la costituzione di istituzione,
l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra
la forma singola o quella associata mediante convenzione,
unione di comuni ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque
assicurate forme di informazione, partecipazione e tutela
degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale delega alla Comunità Montana
l'organizzazione e la gestione di funzioni di propria
competenza quando la dimensione comunale non consenta
di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 35
Gestione in economia
L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia
sono disciplinati da appositi regolamenti
Art. 36
Azienda speciale
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative
statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende
speciali per la gestione dei servizi produttivi e di
sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali
sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri
regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio
di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente
sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti
per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze
di amministrazione, per studi compiti, per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o private o per
uffici ricoperti.
4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono
essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,
previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e
la migliore qualità dei servizi.
Art. 37
Istituzione
l. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi
sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale,
costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente
il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione
e dell'attività dell'istituzione previa redazione di
apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino:
i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le
dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi
liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina,
altresì la dotazione organica di personale e l'assetto
organizzativo dell'istituzione le modalità di esercizio
dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario
e contabile, le forme di vigilanza di verifica dei risultati
gestionali.
4. Il regolamento puòprevedere il ricorso a personale
assunto con rapporto di diritto privato e pubblico nonché collaborazioni
ad alto contenuto di professionalità
5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio
comunale al momento della costituzione ed aggiornati
in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto
consuntivo dell'istituzione.
6. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente ed il direttore.
Art. 38
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente
dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro
che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere
comunale e comprovate esperienze di amministrazione,
per studi compiti, per funzioni esercitate presso aziende
o istituzioni pubbliche o private o per uffici ricoperti
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali
ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti,
la durata in carica, la posizione giuridica e lo status
dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le
modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti
di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 39
Il presidente
1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio
di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti
del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza
i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica
nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art. 40
Il Direttore
1) Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco
con le modalità previste dal regolamento.
2) Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile
del personale, garantisce la funzionalità dei servizi,
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione
degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle
istituzioni.
Art. 41
Nomina e revoca
1) Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni
sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla
base dei curricula dei candidati.
2) Abrogato.
3) Il presidente ed i singoli componenti possono essere
revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge,
per documentata inefficienza o per difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
Art.42
Società a partecipazione pubblica locale.
1. Negli Statuti delle società a partecipazione pubblica
devono essere previste le forme di raccordo e collegamento
tra le società stesse ed il Comune.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza,
o di una pluralità di servizi, la partecipazione del
comune, unitamente a quella di altri eventuali altri
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. La scelta del socio privato o l'eventuale collocazione
sul mercato dei titoli azionari deve avvenire secondo
procedure di evidenza pubblica, anche qualora la partecipazione
pubblica sia maggioritaria.
4 L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote
o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale
e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei
soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
5 Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti
di specifica competenza tecnica e professionale e nel
concorrere agli atti gestionali considera gli interessi
dei consumatori e degli utenti.
6 I consiglieri comunali non possono essere nominati
nei consigli di amministrazione delle società per azioni
o a responsabilità limitata.
7 Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea
dei soci in rappresentanza dell'ente.
Art.43
Gestione associata dei servizi e delle funzioni.
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la
Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare
le forme associative più appropriate tra quelle previste
dalla legge in relazione alle attività ai servizi, alle
funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo IV
Patrimonio
Art. 44
Demanio e patrimonio
1. Il Comune ha proprio demanio o patrimonio, in conformità alla
legge.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
Art.45
I beni
1. I beni demaniali possono essere concessi in uso con
canoni la cui tariffa é istituita dal Consiglio Comunale,
e modificata periodicamente dalla Giunta Comunale.
2. I terreni soggetti a usi civici sono disciplinati
dalle disposizioni di legge speciali che regolano la
materia.
3. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati
in affitto con la osservanza delle norme di cui alla
legge 27/07/1978 n.392 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Titolo V
Controllo interno
Art 46
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e
gli altri documenti contabili dovranno favorire una
lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti,
oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello
sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione
del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al
consiglio comunale in materia di gestione economico
finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere
agli organi e agli uffici competenti specifici pareri
e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici
della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare
riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi
e funzionari dell'ufficio del revisore del conto e ne
specificano le attribuzioni di controllo, di impulso
di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge,
dei principi civilistici concernenti il controllo delle
società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme
e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo
operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore
e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
Art.47
Revisore del conto
1. Il revisore del conto oltre a possedere requisiti
prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie
locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati
dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e
non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla
legge.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di
incompatibilità al fine di garantire la posizione di
imparzialitè ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate
con regolamento le modalità di revoca e di decadenza,
applicando in quanto compatibili, le norme del codice
civile relative ai sindaci delle S.p.A..
3. 3 Nell'esercizio delle sue funzioni con modalità e
limiti definiti dal regolamento il revisore avrà diritto
d'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera
delle sue competenze.
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art.48
Principio di cooperazione
L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi
d'interesse comune con altri enti locali, si organizza
avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla
legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art.49
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento
e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando
nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione
e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di
iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando
la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti
locali, anche mediante la costituzione di uffici comuni
o delega di funzioni ai sensi del comma 3 bis dell'art.
24 della L. n. 142/90 aggiunto dalla L. 265/99.
2. Abrogato
Art.50
Consorzi
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari,
promuove la costituzione del consorzio tra enti locali
per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il
profilo economico ed imprenditoriale ovvero per economia
di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di
azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle
forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo
precedente.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione,
approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare
l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente
secondo le norme previste per le aziende speciali dei
Comuni in quanto compatibili e deve prevedere l'obbligo
di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio
negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando
si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali
una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 50 bis
Comunità Montana
1. Il Comune di Rifreddo fa parte della Comunità Montana
Valli Po, Bronda e Infernotto.
2. I rappresentanti del comune presso il Consiglio dalla
Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale
con il sistema del voto limitato, secondo le modalità disciplinate
nel Regolamento del Consiglio.
Art.51
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme
di collaborazione con altri enti pubblici territoriali
e prioritariamente con la Comunità Montana.
2. In attuazione del principio di cui al precedente
articolo 48 e dei principi della legge di riforma delle
autonomie locali il consiglio comunale , ove sussistano
le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previsti
dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare
le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti
alla collettività 3. Abrogato.
Art.52
Accordi di programma
1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi
o programmi previsti in leggi speciali o settoriali
che necessitano dell'attivazione di un procedimento
complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di
più soggetti interessati, promuove e conclude accordi
di programma.
2. L'accordo oltre alla finalità perseguite deve prevedere
le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato
e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate
e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati quali
il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento
e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti
coinvolti;
c) assicurare il cooordinamento di ogni altro connesso
adempimento.
Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza
delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle
funzioni attribuite con lo Statuto.
(2) E' noto un documento del 21.11.1472 in cui le due
Comunità di Rifreddo e Gambasca convenivano di unirsi
sotto un unico consiglio con il mantenimento di una
autonomia interna delle due terre fatta salva la superiore
unione politica Titolo XXVII statuto storico
Titolo Il
Partecipazione popolare
Art.53
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione
dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare
il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere
forme associative e le organizzazioni di volontariato,
incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi
dell'Ente. L'Amministrazione puòmettere eventualmente
a disposizione di tutti i cittadini, gruppi, e organismi
sociali a carattere democratico che si riconoscono nei
principi della Costituzione repubblicana , che ne facciano
richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio
idoneo di cui l'amministrazione abbia la disponibilità Le
condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate,
dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie
in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle
persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
Per la copertura delle spese puòessere richiesto il
pagamento di un corrispettivo.
3. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette
e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano
il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione puòattivare forme di consultazione
per acquisire il parere dei soggetti su specifici problemi.
5. Allo scopo di favorire l'incontro tra cittadinanza
attiva e istituti tradizionali di democrazia rappresentativa
si stabilisce la facoltà per i cittadini di illustrare
in consiglio proposte, petizioni, istanze. Luoghi di
incontro tra amministrazione e funzionari e cittadini,
potranno essere fuori dal Consiglio, assemblee convocate
dall'amministrazione o da organismi di partecipazione
su temi specifici al fine di informare gestire e risolvere
problemi.
6. abrogato.
Capo 1
Iniziativa politica ed amministrativa
Art.54
Interventi nel procedimento amministrativo
1. Il Comune fatti salvi i casi in cui la partecipazione
al procedimento è disciplinata dalla legge, è tenuto a
comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici
o privati e le associazioni portatrici di interessi
diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento
qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto
di prendere visione degli atti del procedimento e di
presentare memorie e documenti, che l'amministrazione
ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti
all'oggetto del procedimento medesimo.
4. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale nella quale devono
essere indicati l'ufficio ed il dipendente responsabile
del procedimento l'oggetto del procedimento le modalità con
cui si puòavere notizia del procedimento e prendere
visione degli atti.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o
il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli
stessi la renda particolarmente gravosa è consentito
prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo
di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi garantendo,
comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste
e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente
motivato nella premessa dell'atto e puòessere preceduto
da contraddittorio orale.
7. Il procedimento, in quanto non sia già disciplinato
diversamente dalla legge o da regolamenti, deve concludersi
entro 30 giorni.
Art. 55
Istanze, petizioni
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze
e petizioni al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per
quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento
ai problemi di rilevanza comunale per la migliore tutela
di interessi collettivi.
2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione
di istanza e petizioni.
3. Esse debbono essere indirizzate al sindaco del Comune
e contenere chiaro il petitum che sia di competenza
del comune.
4. A pena di inammissibilità tutte le istanze e le petizioni
debbono essere sottoscritte con firme autenticate nelle
forme di legge.
5. La competente Commissione consiliare verifica l'ammissibilità delle
istanze e petizioni sotto il profilo della ammissibilità della
materia del contenuto pubblicistico e della osservanza
delle formalità
6. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce
le modalità di esercizio del diritto di petizione, istanza,
i tempi, le forme di comunicazione della risposta e
le forme di pubblicità
Art. 56
Proposte
1. Il 10% degli elettori possono avanzare proposte per
l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette
entro il termine fissato all'organo competente, corredate
del parere dei servizi interessati e del segretario
nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Tale facoltà deve essere esercitata facendo pervenire
al Comune una specifica formulazione dell'atto deliberativo
richiesto, con adeguata motivazione.
3. Con la presentazione della proposta si tende a far
assumere, con atto deliberativo una specifica determinazione
al Comune, nel perseguimento di interessi di natura
collettiva.
4. La Commissione consiliare competente decide sulla
ricevibilità ed ammissibilità delle proposte e presenta
la sua relazione al Consiglio entro i tempi fissati
dal regolamento.
5. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta
entro i termini indicati dal regolamento.
6. Presso la Segreteria del Comune è tenuto a disposizione
del pubblico il "Registro dei reclami". Questi devono
essere sottoscritti e circostanziati ed entro sessanta
giorni dalla presentazione il Comune è tenuto a rispondere.
Del numero dei reclami pervenuti durante l'anno la Giunta
d'informazione al Consiglio nel rendiconto di attività br
/>
Capo II
Associazionismo e partecipazione
Art. 57
Principi generali
1. Il comune valorizza le autonome forme associative
e di cooperazione attraverso l'accesso ai dati di cui
è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione
di idonee forme di consultazione nel procedimento di
formazione degli atti generali.
2. Le forme associative e le organizzazioni di volontariato
dovranno essere annualmente sentite prima della stesura
del bilancio di previsione.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente
stabiliti dal consiglio comunale
Art. 58
Associazioni
1. La giunta comunale registra previa istanza degli
interessati e per i fini di cui al precedente articolo,
le associazioni che operano sul territorio.
Art. 59
Organismi di partecipazione
1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione
dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri
di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
Art. 60
Partecipazione alle commissioni
1. Le commissioni Consiliari, sono tenute a promuovere
delle consultazioni che coinvolgano le associazioni
e gli organismi interessati
Capo III
Referendum - diritti di accesso
Art. 61
Referendum
l. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva
competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni
di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
l. bis. I referendum sono disciplinati da apposito regolamento.
Non possono essere indetti referendum in materia di
revisione dello Statuto, di tributi e bilancio, di espropriazione
per pubblica utilità designazioni e nomine su attività amministrative
vincolate da leggi statali o regionali, su materie che
sono già state oggetto di consultazione referendaria
nell'ultimo quinquennio.
Soggetti promotori possono essere:
a) il 30% del corpo elettorale come risultante al 31.12
dell'anno precedente;
b) il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
c) la Giunta, nei soli casi previsti dal regolamento
apposito.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento le modalità per
la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori
, i requisiti di ammissibilità i tempi, le modalità organizzative
della consultazione elettorale.
La richiesta di referendum comunque deve essere presentata
tra il 1 giugno e il 30 settembre di ogni anno per prevedere
la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio
di previsione dell'anno successivo.
Art.62
Effetti del referendum
l. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto
nel caso in cui alla votazione abbia partecipato la
maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta
su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato
da parte del Sindaco il consiglio è tenuto a deliberare
i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie,
deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla
maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 63
Diritto di accesso
1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di
prendere visione degli atti e provvedimenti adottati
dagli organi del Comune, secondo le modalità definite
dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto dei
cittadini di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti
di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli
costi, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in
materia di tributi o di altri diritti
Nota. Il primo statuto di Rifreddo affonda le
sue radici nel Medioevo "Facta sunt hec infrascripta
capitula statuta et ordinamento per infrascriptos capitulores
electos et ordinatos in conscilio hominum consilii Rivifrigidi
et Gambasche, sub anno nativitatà Domini millesimo CCCCXXXIIII
indicione XII Nomina quorum sunt hec". L'importanza
dello statuto si desume dal titolo CL dello statuto
storico "De publicazione capituolorum fienda semel in
anno coram populo" e dal fatto che fu revisionato per
due volte nel 1516 e 1519.
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